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Articolo 21 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unitą da diporto ATCN

Dispositivo dell'art. 21 Codice della nautica da diporto

1. [Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.](1)

2. La cancellazione delle unità da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:

  1. a) per vendita o trasferimento all'estero;
  2. b) per demolizione;
  3. c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
  4. d) per passaggio ad altro registro;
  5. e) per perdita effettiva o presunta.

2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.

2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unità da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413.

2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229.

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