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Articolo 5 Codice della nautica da diporto

(D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Definizioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 5 Codice della nautica da diporto

Articolo abrogato dal D.lgs. 11 gennaio 2016, n. 5

[1. Ai fini del presente capo, si intende per:

  1. a) unitą da diporto parzialmente completata: una unitą costituita dallo scafo e da uno o pił altri componenti;
  2. b) moto d'acqua: un natante da diporto di lunghezza inferiore a quattro metri, che utilizza un motore a combustione interna con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinato ad essere azionato da una o pił persone non collocate al suo interno;
  3. c) motore di propulsione: qualsiasi motore a combustione interna, ad accensione a scintilla o per compressione, utilizzato a fini di propulsione, compresi i motori a due tempi e a quattro tempi entrobordo, i motori entrobordo con comando a poppa con o senza scarico integrato e i motori fuoribordo;
  4. d) modifica rilevante del motore: la modifica di un motore:
  5. 1) che possa aver per effetto il superamento dei limiti di emissione del motore stabiliti nell'allegato II, paragrafo B; le sostituzioni ordinarie di componenti del motore che non alterano le caratteristiche di emissione non sono considerate una modifica rilevante del motore;
  6. 2) che determina un aumento superiore al quindici per cento della potenza nominale del motore;
  7. e) trasformazione rilevante dell'unitą: la trasformazione di un'unitą che:
  8. 1) modifica il mezzo di propulsione dell'unitą;
  9. 2) comporta una modifica rilevante del motore;
  10. 3) altera l'unitą in misura tale che essa possa considerarsi una diversa unitą;
  11. f) mezzo di propulsione: il meccanismo mediante il quale l'unitą č mossa in particolare eliche o sistemi di propulsione meccanica a getto d'acqua;
  12. g) famiglia di motori: il raggruppamento, effettuato dal costruttore, di motori che, per la loro progettazione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico simili e che sono conformi ai requisiti relativi alle emissioni di gas di scarico stabiliti dal presente capo;
  13. h) costruttore: persona fisica o giuridica che progetta e costruisce un prodotto cui si applica il presente capo o che fa progettare o costruire tale prodotto con l'intenzione di immetterlo sul mercato per proprio conto;
  14. i) mandatario: persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione europea, destinatario di un mandato scritto del costruttore di agire a suo nome per quanto riguarda gli obblighi impostigli dal presente capo.
  15. ]

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