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Articolo 69 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Surrogazione del giudice delegato all'istruttoria

Dispositivo dell'art. 69 Codice del processo amministrativo

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Spiegazione dell'art. 69 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la surrogazione/sostituzione del giudice delegato all’istruttoria. In particolare:
  • con la surrogazione, procede il presidente stesso a compiere le attività istruttorie delegate;
  • con la sostituzione, il presidente incarica un nuovo delegato.
Nello specifico, il legislatore prevede che la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, anche se la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

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