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Articolo 127 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Esenzione dagli oneri fiscali

Dispositivo dell'art. 127 Codice del processo amministrativo

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Spiegazione dell'art. 127 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di stabilire l’esenzione dagli oneri fiscali degli atti del contenzioso elettorale.
In particolare, si prevede che gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
La ratio sottesa a tale previsione, evidentemente, è quella di garantire l’accesso alla giustizia ogniqualvolta vi sia il rischio di un’irregolarità nell’espressione o interpretazione della volontà degli elettori. In sostanza, non si vuole rischiare che l’esistenza di oneri fiscali possa disincentivare l’eventuale proposizione di un riscorso.

Massime relative all'art. 127 Codice del processo amministrativo

Corte cost. n. 304/2011

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma secondo, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131, D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, R.D. n. 2840 del 1923; artt. 41, 42 e 43, R.D. n. 642 del 1907; artt. 28, comma terzo, e 30, comma secondo, R.D. n. 1054 del 1924; artt. 7, comma terzo, ultima parte, e 8, legge n. 1034 del 1971 e art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui precludono al Giudice Amministrativo di accertare anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale. La preclusione all'accertamento incidentale, da parte del Giudice Amministrativo, della falsità degli atti pubblici non si pone, invero, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, né con il principio di effettività della tutela giurisdizionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955), poiché la verifica della falsità da parte del Giudice Ordinario, destinata a confluire nel processo amministrativo ai fini delia definizione della controversia, è pacificamente in grado di assicurare un livello di protezione conforme alle prescrizioni costituzionali e internazionali. In merito all'art. 111 Cost. deve rilevarsi che tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, possono incidere sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio di ragionevole durata del processo medesimo, per cui non è mediante la soppressione di fasi processuali, essenziali ai fini della decisione, che si consegue l'obiettivo di garantire la celerità dei processi, compreso quello amministrativo in materia elettorale. Quanto agli artt. 103 e 113 Cost. deve rilevarsi che il sistema di definizione delle questioni pregiudiziali di falso non limita in alcun modo, per quanto esposto, le forme di tutela degli interessi legittimi. Quanto all'art. 97 Cost., la previsione ivi contemplata opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale. In merito all'art. 76 Cost. da ultimo, la cui violazione deriverebbe dal mancato rispetto, da parte del c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) dei criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44, legge n. 69 del 2009, deve rilevarsi che una eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro costituzionale evocato.

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