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Articolo 92 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Premio per i ritrovamenti

Dispositivo dell'art. 92 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

  1. a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
  2. b) al concessionario dell'attività di ricerca, di cui all'articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
  3. c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.

2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Massime relative all'art. 92 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. giust. amm. Sicilia n. 84/2018

In tema di premio di rinvenimento, la spettanza del beneficio viene esclusa quando i beni effettivamente rinvenuti non conducano immediatamente ad un eventuale e più grande altro bene di pregio (es. relitto navale arcaico), e tale considerazione trova particolare spazio nel caso in cui il vero e proprio relitto venga effettivamente rinvenuto solo diverso tempo dopo la scoperta dei piccoli reperti, ovvero, e non è elemento di poco momento, in luoghi non esattamente coincidenti con quelli dell'originaria scoperta degli oggetti. Infatti, il presupposto fondamentale, rilevante anche ai fini della corresponsione del premio di rinvenimento fortuito ai sensi di legge, è dato dall'unicità oggettiva del ritrovamento, in senso temporale e spaziale. In tema di premio di rinvenimento, il richiedente diventa titolare del diritto soggettivo alla corresponsione del premio soltanto a seguito del riconoscimento, da parte della competente amministrazione, del diritto ad ottenerlo, salve le eventuali successive questioni sul quantum debeatur.

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Consulenze legali
relative all'articolo 92 Codice dei beni culturali e del paesaggio

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Francesca V. chiede
venerdì 28/09/2018 - Lombardia
“Chiedo un approfondimento sull'art. 92 del codice dei beni culturali:
In merito alla nozione di scopritore: come sono stati risolti eventuali contrasti nei casi in cui la scoperta è stata fatta da un dipendente di una persona giuridica: Il premio a chi spetta, alla persona fisica o giuridica? Mi potresti indicare gli estremi delle sentenze?

IL premio viene attribuito a tutti i soggetti di cui al comma 1, o è fra loro alternativo?

Grazie,

Vi chiedo se possibile la cortesia di evadere la mia richiesta nel minore tempo possibile.

Consulenza legale i 04/10/2018
In base alla disciplina del premio per i ritrovamenti, contenuta nell’art. 92 del D. Lgs. n. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio), il Ministero per i beni culturali corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, purché l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’art. 90 del medesimo codice.
Dunque, secondo la norma, mentre il premio spetta al proprietario dell’area nonché al concessionario in virtù di tali loro rispettive qualità, il presupposto per l’attribuzione del premio allo scopritore fortuito è l’adempimento agli obblighi previsti dal T.U., cioè i seguenti: denunciare l’avvenuta scoperta entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza; provvedere alla conservazione temporanea delle cose, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Riguardo alla questione della spettanza del premio quando - come nel nostro caso - il bene sia stato materialmente scoperto da un dipendente di una persona giuridica, va premesso che, secondo la giurisprudenza amministrativa, destinatari del premio previsto per il ritrovamento fortuito di beni di interesse archeologico e del correlativo obbligo di denuncia e custodia possono essere indifferentemente persone fisiche o giuridiche (Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 5091/2006).
In particolare, secondo la citata sentenza, il premio previsto per il ritrovamento spetta a chi ha scoperto in modo fortuito i beni ed ha assolto i relativi obblighi di denuncia e custodia.
Nella sostanza - prosegue il Consiglio di Stato - sullo scopritore gravano una serie di obblighi e di connesse responsabilità e questa costituisce la ragione di un premio aggiuntivo rispetto a quello previsto per il proprietario.
Ciò determina, secondo i giudici amministrativi, che “un criterio idoneo ad individuare il soggetto cui attribuire il premio previsto per lo scopritore consiste nel verificare su chi gravano i predetti obblighi, oltre a controllare il loro assolvimento”.

Nel caso esaminato dalla predetta sentenza, in occasione dell’esecuzione di lavori di ristrutturazione di un immobile da parte di una società, erano stati casualmente trovati beni di interesse archeologico: ora, il Consiglio di Stato ha affermato essere “evidente come l’obbligo di denuncia e di custodia gravasse direttamente sulla società, e non sulle persone fisiche che lavoravano per essa (dipendenti o liberi professionisti). Del resto, alcuna disposizione vieta l’attribuzione ad una persona giuridica del premio previsto per lo scopritore”.
Anche nella fattispecie oggetto del quesito, pertanto, sembrerebbe doversi concludere per la spettanza del premio previsto per lo scopritore alla società piuttosto che all’operaio addetto alla guida dell’escavatore. Occorre però verificare anche quale sia stato il comportamento successivo alla scoperta, ovvero chi abbia, in concreto, ottemperato agli obblighi di denuncia e di conservazione.

Quanto al secondo dei quesiti formulati, si evince sia dal testo dell’art. 92 D. Lgs. 42/2004 sia dalle altre norme dettate in tema di ritrovamento che il premio spetti a ciascuno dei soggetti indicati dalla norma in esame.
Ciò si evince innanzitutto dal secondo comma dell’articolo in commento, il quale stabilisce che il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'art. 89 del Codice del beni culturali ovvero sia scopritore della cosa ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate. Si prevede dunque il cumulo - con un limite quantitativo - dei premi di cui al primo comma, qualora lo stesso soggetto riunisca in sé la qualità di proprietario dell’immobile e quella di concessionario, oppure di proprietario e scopritore. Precisazione che non avrebbe senso qualora il premio spettasse ad uno solo dei soggetti elencati dalla norma.
Ad una simile conclusione si giunge anche dall’esame del tenore letterale dell’art. 93 del Codice, secondo cui il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose ritrovate. La norma parla appunto di “aventi titolo”, al plurale.
Stessa conclusione si ricava dalla lettura del secondo comma della norma: “in corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto”.
Da ultimo, la tesi qui esposta è confortata anche dall’osservazione, svolta in apertura, secondo cui, mentre il premio spetta “automaticamente” al proprietario e al concessionario in virtù di tali loro qualità, mentre viene attribuito allo scopritore fortuito a condizione che questi abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 90 T.U. Tale distinzione ha evidentemente senso in quanto si ammetta la possibile coesistenza di più beneficiari del premio.