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Articolo 90 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Scoperte fortuite

Dispositivo dell'art. 90 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Massime relative all'art. 90 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cass. civ. n. 5353/2011

In relazione alla procedura prevista dall'art. 44 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 - sostanzialmente trasfusa prima nell'art. 90 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e poi nell'art. 93 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - fino alla determinazione definitiva del premio, o mediante l'accettazione dell'offerta formulata dalla P.A. o a seguito della determinazione dello stesso da parte della commissione di cui al secondo comma del citato art. 44, il privato (proprietario e scopritore) č titolare di un interesse legittimo al corretto svolgimento del relativo procedimento, solo all'esito del quale il diritto soggettivo, concretamente determinato, viene ad esistenza; pertanto, ove il medesimo contesti l'entitā del premio offerto e lamenti la mancata attivazione, da parte dell'amministrazione, del procedimento di nomina della commissione di cui all'art. 44, la relativa controversia č devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.

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