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Articolo 7 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

Dispositivo dell'art. 7 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestą legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attivitą di valorizzazione dei beni pubblici.

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