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Articolo 215 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 215 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 16, direttiva 2004/17; regolamento CE n. 1874/2004; regolamento CE 2083/2005)
1. Le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtł delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) č pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.]

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