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Articolo 197 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici relativi ai beni culturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 197 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 1, comma 5, d.lgs. n. 30/2004)
1. Ai contratti di cui al presente capo si applicano, in quanto non derogate e ove compatibili, le disposizioni: - della parte I (principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice); - della parte II, titolo III, capo I (programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori); - della parte II, titolo III, capo II (concessione di lavori pubblici); - della parte IV (contenzioso); - della parte V (disposizioni di coordinamento, finali e transitorie).
2. Si applicano inoltre, in quanto non derogate, le disposizioni del titolo I (contratti di rilevanza comunitaria) ovvero del titolo II (contratti sotto soglia comunitaria) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture nei settori ordinari), a seconda che l'importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, ovvero inferiore.
3. La disciplina della parte II, titolo III, capo III (promotore finanziario e societą di progetto), si applica all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali, nonchč alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le modalitą stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.]

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