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Articolo 6 Codice degli appalti

(D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

[Aggiornato al 18/06/2019]

Autoritā per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 6 Codice degli appalti

Il presente testo è stato abrogato dal nuovo Codice dei contratti pubblici [ABROGATO].
[(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lettera c), legge n. 62/2005)
1. L'Autoritā per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autoritā per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
2. L'Autoritā č organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autoritā, al fine di garantire la pluralitā delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalitā che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalitā. L'Autoritā sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autoritā durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autoritā indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivitā professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati nč ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, č determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autoritā.
4. L'Autoritā č connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autoritā vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonchč, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonchč il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autoritā amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autoritā:
a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolaritā delle procedure di affidamento;
b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimitā della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio nč a vigilanza dell'Autoritā i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c) vigila affinchč sia assicurata l'economicitā di esecuzione dei contratti pubblici;
d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;
e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;
f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;
h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento: h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali; h.2) alla inadeguatezza della pubblicitā degli atti; h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7; h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione; h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori; h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i) sovrintende all'attivitā dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;
l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalitā stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autoritā puō annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonchč sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o pių delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. Quando all'Autoritā č attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autoritā devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'ambito della propria attivitā l'Autoritā puō:
a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonchč ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;
b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonchč la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attivitā sono comunicati all'Autoritā. 10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autoritā sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autoritā, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio. 11. Con provvedimento dell'Autoritā, i soggetti ai quali č richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonchč agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione. 12. Qualora i soggetti ai quali č richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare č instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autoritā e il relativo esito va comunicato all'Autoritā medesima. 13. Qualora accerti l'esistenza di irregolaritā, l'Autoritā trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolaritā hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autoritā accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti. (10) ---------------

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