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Articolo 1149 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Dispositivo dell'art. 1149 Codice Civile

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'articolo 821(1).

Note

(1) Non sono comprese le spese fatte al fine di migliorare la cosa.

Ratio Legis

La disposizione, in forza del principio di cui al primo comma dell'art. 821, esprime mira ad impedire un ingiustificato arricchimento di colui che rivendica il bene posseduto da terzi. Questi, infatti, deve restituire a chi abbia posseduto la cosa, le spese indispensabili alla funzionalità della stessa.

Brocardi

Malae fidei possessor

Spiegazione dell'art. 1149 Codice Civile

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti

Questa norma costituisce un'applicazione del principio generale fissato nell'art. 821 capov., per cui « chi fa propri i frutti deve, nei limiti del valore, rimborsare i terzi che abbiano fatto spese per la produzione ed il raccolto ».

È chiaro che, sebbene l'articolo non parli delle spese di conservazione dei frutti, menzionate invece espressamente tra le spese deducibili da altre legislazioni, per queste non vale un diverso principio: poiché la norma parla di rimborso di spese, essa si riferisce a quelle effettivamente incontrate, anche se superiori alle spese che ordinariamente si incontrano, purché naturalmente non vi sia frode ed il loro ammontare non superi il valore dei frutti. Deve però trattarsi di spese destinate esclusivamente ai frutti e non di spese dirette a migliorare la cosa, poichè le spese di quest'ultima specie rientrano sotto la disciplina dell' art. 1150 del c.c.; infine la norma si applica tanto ai frutti naturali come a quelli civili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

540 Al possessore di buona fede, che sia tenuto a restituire la cosa, è riconosciuto il diritto ai frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e ai frutti civili maturati fino allo stesso giorno (art. 1148 del c.c.). Non vi è in questo punto divergenza tra il sistema del codice anteriore e quello del nuovo codice. Ho però creduto opportuno precisare, completando la formula dell'art. 703 del codice del 1865, che il possessore, oltre che dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale, risponde verso il rivendicante dei frutti che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia. In armonia con l'art. 821 (art. 445 del codice del 1865), secondo cui chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto, è riconosciuto il diritto a tale rimborso al possessore che sia tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti (art. 1149 del c.c.).

Massime relative all'art. 1149 Codice Civile

Cass. civ. n. 16700/2015

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 821, comma 2, e 1149 c.c., il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.

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