Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 1093 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Riduzione della servitù

Dispositivo dell'art. 1093 Codice Civile

Se la servitù dà diritto di derivare acqua da un fondo e per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario si verifica una diminuzione dell'acqua tale che essa non possa bastare alle esigenze del fondo servente(1), il proprietario di questo può chiedere una riduzione della servitù, avuto riguardo ai bisogni di ciascun fondo. In questo caso è dovuta una congrua indennità al proprietario del fondo dominante.

Note

(1) Si tratta delle necessità industriali, agricole o della vita che possono essere riferite al fondo servente.

Ratio Legis

La disposizione prevede un criterio generale valevole per ogni servitù che consti nel godimento di frutti o di prodotti del fondo servente, nel caso in cui essi siano indispensabili al proprietario del fondo servente al fine di utilizzare lo stesso.
Per la riduzione della servitù è necessario il consenso del proprietario del fondo dominante oppure una sentenza che si pronunci in tal senso.

Spiegazione dell'art. 1093 Codice Civile

Riduzione della erogazione

Viene qui risolto, a favore della proprietà, un conflitto fra proprietà e servitù, che si pone in tali termini da rendere necessario o il sacrificio della servitù o l' immobilizzazione della proprietà. L'ipotesi è che sia determinata, almeno nel minimo, la quantità di acqua che la servitù dà diritto di derivare da un fondo e che, per fatti indipendenti dalla volontà del proprietario del fondo servente, si verifichi una tale diminuzione dell'acqua, che se dovesse essere tenuta ferma la erogazione stabilita per il fondo dominante, non ne avanzerebbe in misura sufficiente per i bisogni del tondo servente.

I principi porterebbero al sacrificio del fondo servente perché di fronte al diritto altrui di servitù la proprietà normalmente ha la peggio, e lo si deduce anche dal fatto che è disposta una indennità per il dominus servitutis.

Ma il legislatore, con l'articolo in esame, si è opposto a questa conclusione e ha consentito al proprietario del fondo servente, che si trovi nella situazione anzidetta, di ridurre la servitù in cui si abbia riguardo ai bisogni di ciascun fondo. Il detrimento che verrà cosi a subire il fondo dominante e compensato da una congrua indennità riservata al suo proprietario.


Impossibilità di riduzione per diminuzione dell'acqua dipendente da fatto del proprietario del fondo servente

Da quanto sopra, risulta per arg. a contrariis che a nessuna riduzione può farsi luogo (salvo che per convenzione fra le parti), quando la diminuzione dell'acqua dipenda da un fatto del proprietario del fondo servente, pur ricorrendo le altre condizioni che devono concorrere a legittimare la richiesta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!