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Articolo 977 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Dispositivo dell'art. 977 Codice Civile

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali.

Spiegazione dell'art. 977 Codice Civile

Disciplina delle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

Data la disciplina generale dell'enfiteusi con le disposizioni commentate negli articoli precedenti, il legislatore ha voluto esplicitamente precisare che in essa non dovevano ritenersi assorbite le norme delle leggi speciali concernenti le enfiteusi costituite dalle persone giuridiche. Tali norme, le quali sono state dettate per lo più da particolari esigenze, mantengono il loro pieno valore e la loro completa efficacia, anche se risultano non più conformi alla disciplina generale tracciata dal nuovo codice civile.

Ha pieno valore, in altre parole, la massima, ricordata anche nella sua relazione dalla Commissione reale per la riforma dei codici, per cui, nel caso di incompatibilità, le norme generali abrogano quelle speciali, ma non quelle speciali anteriori, e che la norma attualmente ivigente non si applica alle conseguenze giuridiche anche future nei negozi giuridici sorti sotto la cessata legge.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

465 L'ultima disposizione del titolo (art. 977 del c.c.) è diretta a chiarire che nella disciplina generale dell'enfiteusi non sono assorbite le norme delle leggi speciali concernenti le enfiteusi costituite dalle persone giuridiche. Tali norme, dettate da particolari esigenze, conservano piena efficacia, anche se non sono conformi alla disciplina generale tracciata del codice civile.

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