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Articolo 962 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Revisione del canone

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 962 Codice Civile

Articolo abrogato ex art. 18, l. 22 luglio 1966, n. 607.

[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

La revisione non e ammessa, se il valore attuale del fondo non risulta almeno raddoppiato o ridotto a meta rispetto al valore iniziale o a quello accertato nella precedente revisione.]

Spiegazione dell'art. 962 Codice Civile

Facoltà di revisione del canone e sua disciplina

Una vera e propria innovazione si ha con la disposizione contenuta nell'art. 962, la quale tende a conservare, attraverso la fluttuazione dei valori, un giusto equilibrio fra l'ammontare del canone e il valore del fondo.

Non bisogna dimenticare, infatti, che una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nella inalterabilità del canone.

L'inconveniente era stato già rilevato dalla Commissione reale per la riforma dei codici, la quale però aveva ammesso la revisione del canone, in relazione al valore attuale del fondo, nell'interesse dell'una o dell'altra parte, dopo un decennio e solo nel caso in cui fosse stata prevista dalle parti nell'atto costitutivo.

Il nuovo codice, invece, innovando in questo punto completamente il sistema del vecchio codice, attribuisce in pieno alle parti la facoltà di chiedere la revisione del canone: solo la limita al fatto che siano decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi e successivamente dopo un uguale periodo di tempo.

Al fine, però, di ridurre al minimo l'elemento d'incertezza, che con la possibilità di revisione del canone viene introdotto nel rapporto, e assicurare al rapporto stesso una certa stabilità, la revisione viene subordinata al fatto che il valore attuale del fondo sia almeno raddoppiato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale.

Nella determinazione di tale valore però non deve tenersi conto dei miglioramenti recati dall'enfiteuta o dei deterioramenti a lui imputabili.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

451 Una delle cause per cui l'enfiteusi può dirsi caduta in desuetudine è da ravvisarsi nell'inalterabilità del canone. Innovando in questo punto ai sistema del codice del 1865, l'art. 962 del c.c. consente alle parti di chiedere, decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, una revisione del canone, qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. La disposizione innovativa tende, com'è chiaro, a conservare, attraverso la fiuttuazione dei valori, un giusto equilibrio tra l'ammontare del canone e il valore del fondo. Tuttavia, poiché la possibilità di revisione del canone introduce nel rapporto un elemento d'incertezza, al fine di ridurre al minimo tale incertezza e assicurare al rapporto stabilità, la revisione non è ammessa, se il valore attuale del fondo non sia almeno duplicato o ridotto a metà rispetto al valore iniziale o, nel caso di successive revisioni, rispetto a quello accertato nella precedente revisione (art. 962, secondo comma). Nella determinazione del valore attuale del fondo non deve naturalmente tenersi conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta o dai deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile (art. 962, primo comma).

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