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Articolo 955 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Costruzioni al disotto del suolo

Dispositivo dell'art. 955 Codice Civile

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui(1).

Note

(1) Il sottosuolo può essere sfruttato senza alcun limite secondo l'art. 840, comma 2. Pur se non espressamente prevista da tale disposizione, si reputa possibile la vendita separata della costruzione nel sottosuolo.
Qualora, poi, l'attività costruttiva venga eseguita ad una profondità tale che il titolare del suolo non abbia interesse ad escluderla, non è necessario ottenere la sua concessione.

Brocardi

Omne quod inaedificatur solo cedit
Quidquid inaedificatur solo cedit

Spiegazione dell'art. 955 Codice Civile

Costruzioni al di sotto del suolo altrui e rapporti col proprietario del suolo

Quanto si è detto a riguardo delle costruzioni sul suolo si applica anche alla cosiddetta proprietà sotterranea, nei casi cioè in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni anziché sul suolo, al di sotto del suolo altrui. Il caso si presenta frequente soprattutto nei fondi urbani, dove non è difficile trovare locali in sottosuoli, ricavati o costruiti al disotto delle costruzioni.

Naturalmente sorge, in questa materia, la difficoltà di stabilire a quale profondità comincia il diritto del proprietario del sottosuolo e dove finisce quello del proprietario del suolo. Ma in questi casi è da ritenere che quest'ultimo diritto si debba estendere fino alla profondità necessaria alla esistenza dell'opera costruita o che si vuol costruire.

In altre parole, l'una proprietà trova il limite nell'altra, e le costruzioni che insistono e hanno le loro fondamenta nel terreno, producono, nei limiti delle proprie finalità, l'asservimento dello spazio necessario sopra o sotto il suolo per l'utilizzazione degli edifici e per il sorgere degli stessi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

446 Il superficiario, quale proprietario della costruzione, ne ha la libera disponibilità: può alienarla e farne oggetto di diritti reali; ma, se il diritto di superficie fu costituito ad tempus, la scadenza del termine segna anche l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. Per contro, data la consolidazione che viene ad operarsi della proprietà del suolo con la proprietà della costruzione, i diritti gravanti sul primo si estendono alla seconda (art. 954 del c.c., primo comma). Questa regola incontra però un limite nel disposto dell'art. 2816 del c.c., primo comma — del quale farò più oltre cenno — secondo cui le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie. Quanto ai contratti di locazione conclusi dal superficiario, questi non durano che per l'anno in corso alla scadenza del termine a cui il diritto del superficiario è legato (art. 954, secondo comma). Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l'estinzione del diritto di superficie. Il superficiario può ricostruire sul suolo, almeno finché non sia scaduto il termine per cui il diritto di superficie sia stato eventualmente costituito (art. 954, terzo comma). Le norme accennate si applicano anche alla così detta proprietà sotterranea (art. 955 del c.c.). Ho escluso la possibilità della costituzione del diritto di superficie per le piantagioni (art. 956 del c.c.), aderendo al voto di competenti organi ed enti, i quali hanno rilevato il danno che all'incremento dell'agricoltura deriva dall'esistenza di una proprietà vegetale separata da quella del suolo.

Massime relative all'art. 955 Codice Civile

Cass. civ. n. 3220/1999

La concessione del diritto di costruire e mantenere dei garage, come diritto di superficie al di sotto del cortile comune di un edificio in condominio, richiede a norma dell'art. 955 c.c. l'espressa volontà delle parti nella prescritta forma scritta.

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