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Articolo 2908 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Effetti costitutivi delle sentenze

Dispositivo dell'art. 2908 Codice Civile

Nei casi previsti dalla legge [2932], l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa(1).

Note

(1) Se tra Tizio e Caio sorge una controversia in ordine alla sussistenza ovvero al modo di essere di un determinato diritto soggettivo, tra i due viene ad instaurarsi un processo cosiddetto di cognizione, in esito al quale il giudice individua la regola contenuta nella norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto.
L'azione di cognizione può tendere a tre finalità: al mero accertamento dell'esistenza/inesistenza o del modo di essere del di un rapporto giuridico controverso, all'emanazione di un comando che il giudice rivolgerà alla parte soccombente di tenere una determinata condotta, oppure alla costituzione, modificazione o estinzione di rapporti giuridici preesistenti.
Le rispettive sentenze potranno quindi essere: di mero accertamento, di condanna o costitutiva.
Normalmente, si avrà una sentenza di carattere dichiarativo, quindi di mero accertamento, che lascerà poi ad altre fasi del giudizio la possibilità di produrre ulteriori effetti in ambito sostanziale, ma, nei casi tassativamente previsti ex lege, in via eccezionale, la sentenza può rivestire natura costitutiva (tradizionale esempio ne è la sentenza emanata ex art. 2932, che permette al giudice la costituzione, in via giudiziale, degli effetti che sarebbero dovuti derivare da un contratto non concluso tra le parti, essendo presente un preliminare in tal senso tra le stesse).

Ratio Legis

La disposizione in commento si preoccupa di richiamare l'azione su una particolare tipologia di azione, e correlativamente di processo civile, ossia l'azione con efficacia costituiva, mediante la quale in ipotesi tassativamente previste ex lege, il giudice attraverso sentenza può apportare modifiche ad una situazione giuridica preesistente.

Spiegazione dell'art. 2908 Codice Civile

La sentenza costitutiva nel quadro della tutela giurisdizionale

Al fine di ovviare ad eventuali dubbi circa l'esistenza e l'am­bito delle c. d. sentenze costitutive, l'articolo in esame pone in chiaro che l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rap­porti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa solo nei casi preveduti dalla legge. In tal modo gli effetti costitutivi della sentenza di merito vengono distinti dalla generica efficacia del giudi­cato, consistente nella imperatività della sentenza stessa, nell'attribu­zione definitiva di un bene della vita a favore di una parte. Resta confermato cosi che la funzione giurisdizionale tende istituzionalmente alla dichiarazione dello stato giuridico preesistente, salvi i casi in cui la legge stessa attribuisce al giudice il potere di porre in essere una mo­dificazione giuridica (in senso lato).


Oggetto della sentenza costitutiva

Collocando le sentenze costitutive tra le altre sentenze — di accer­tamento e di condanna — non è senz'altro risolto un ulteriore problema, essenziale per la completa comprensione del fenomeno. Quale è, infatti, l'oggetto dell'accertamento? La dottrina in proposito è divisa, poiché mentre da un lato si tende a ravvisarlo in un diritto potestativo al mu­tamento giuridico, dall'altra si fa a meno di un siffatto diritto, con­siderando il mutamento giuridico come senz'altro derivante dai pre­supposti dell'effetto giuridico, previsti dal diritto oggettivo.

Comunque si intenda l'oggetto di tali sentenze, è certo che l'effetto tipico di esse discende dall'accertamento di determinati presupposti il diritto obbiettivo ricollega un mutamento giuridico che potrebbe essere anche conseguito direttamente dalle parti, se non esistesse una contraria volontà di legge. La sentenza costitutiva, pertanto, è sentenza di accertamento, ma nello stesso tempo esso integra un elemento della specie legale per la produzione di un certo effetto giuridico.


Sentenze costitutive e sentenze dispo­sitive

Numerose sono le figure di sentenza costitutiva, conosciute dal nostro ordinamento : a) sentenze di annullamento, rescissione, risoluzione e devoluzione (v. ad es., articoli 117, 15o, 202, 298, 431, 761, 800, 972, 1447, 1453, 1467, 1877) ; b) sentenze coordinate a diritti tendenti a prestazioni di consenso (articoli 969, 971, 2932). Esse possono essere definite di accertamento costitutivo, secondo quanto si è detto sopra.

Accanto ad esse sta una categoria di sentenze costitutive, le dispositive, le quali si distinguono dalle precedenti, in quanto mentre da un lato tendono ad accertare un dovere (preesistente) alla prestazione, dal­l'altro determinano o modificano in qualche suo elemento, un rapporto giuridico già esistente, secondo l'equità. Mentre, dunque, le sentenze di accertamento costitutivo possono essere avvicinate, almeno in parte, ad atti sostanzialmente amministrativi, le sentenze dispositive stanno piuttosto al confine tra giurisdizione e legislazione. Tra queste sono specialmente da ricordare : a) le sentenze emesse dai giudici di equità ; b) la sentenza della Magistratura del lavoro, in quanto fissi nuove condizioni di lavoro; c) le sentenze determinative : es. articoli 446, 664, 713, 912, 1183, 1374, 2264 cod. civ.


Effetti

L'effetto specifico delle sentenze c. d. costitutive in lato senso è considerato dal legislatore come qualcosa di distinto dall'effetto del giudicato (v. articolo seg.). Ciò non vuol dire che la sentenza costitutiva, la quale accoglie o respinge la domanda rivolta ad ottenere il muta­mento giuridico, non abbia l'efficacia del giudicato essa contiene un accertamento giurisdizionale positivo o negativo (dei presupposti per l'attuazione della sanzione del diritto al mutamento giuridico oppure di un'aspettativa al mutamento stesso) che fa stato a norma dell'art. 2909. Quel quid in più, costituito dalla produzione di un effetto giuridico nuovo, è considerato dal codice civile — superando le prece­denti incertezze della dottrina — come un effetto distinto, indipendentemente dall'accertamento. Si noti però che tale effetto costitutivi si verifica di regola ex nunc, esso non può riportarsi, quindi, al momento della domanda giudiziale, ma deve essere riferito al momento del pas­saggio in giudicato della sentenza.

Non mancano, però, casi in cui l'efficacia della sentenza costitutiva è fatta retroagire: a) al momento della pubblicazione della sentenza (articoli 421, 431 cod. civ.); b) al giorno della domanda (art. 204 cod. civ. e in genere le sentenze dispo­sitive); c) al momento in cui è venuto in essere lo stato giuridico mo­dificato (art. 464). Quanto ai soggetti rispetto ai quali si esplicano gli effetti costitutivi della sentenza del giudice civile, l'articolo an­notato fa riferimento alle parti, ai loro eredi ed aventi causa. Con tale formula pare che il legislatore abbia voluto fissare i limiti soggettivi dell'effetto costitutivo nel senso che quest'ultimo concerne necessariamente i soggetti del rapporto giuridico o dello stato (di di­ritto sostanziale) dedotto in giudizio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1186 Lo stesso carattere, cioè di disposizione generale di inquadramento, assume il successivo art. 2908 del c.c., col quale si passa al tema dell'efficacia dei provvedimenti, finali di merito, assegnando il posto che loro compete, nel sistema generale, agli, «effetti costitutivi delle sentenze», con che troverà finalmente un'adeguata base testuale la ormai matura elaborazione dottrinale di questa figura tipica. L'art. 2909 del c.c. finalmente disciplina, sempre con lo stesse carattere di disposizione riassuntiva e sintetica, l'autorità della cosa giudicata. Accogliendo anche qui i risultati dell'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto, chiarisce l'articolo come questa autorità non si riconosca a tutto ciò che il giudice possa avere affermato od esposto nelle argomentazioni di una qualsiasi sentenza, ma soltanto all'accertamento di fatti, di situazioni o di rapporti, che abbia formato oggetto di deliberazione o di pronuncia da parte del giudice stesso in una sentenza finale di merito. Poco importa che materialmente la pronuncia si trovi inserita nel dispositivo o nei motivi; importa invece che il punto sia stato oggetto di decisione all'effetto di fissarne irrevocabilmente i termini. In questa ipotesi la fissazione avvenuta di autorità vale, come l'articolo stesso proclama, «a ogni effetto». Resta coerentemente eliminata con ciò quella limitazione accolta nella parte finale dell'art. 1351 del codice del 1865, che sembrava restringesse l'autorità della cosa giudicata ad una funzione meramente negativa e per la sola ipotesi di riproposizione della stessa domanda. Già sotto pero di quel codice la limitazione era apparsa del resto del tutto incongrua ed aveva condotto in giurisprudenza e la dottrina ad un'interpretazione nominalmente estensiva ed integrativa, che in realtà finiva col forzare e contorcere l'originario significato del testo. Ho conservato invece la limitazione soggettiva dell'autorità di cosa giudicata alle parti, ai loro eredi o aventi causa, perché questa appare veramente inseparabile, in linea di massima, dagli scopi e dalla ragione dell'istituto, e mi sembra vi si possano armonizzare, senza assumere il carattere di eccezione, anche quei rari casi nel quali la natura o la struttura del rapporto o della situazione che è oggetto di accertamento determina degli effetti di carattere solo apparentemente universale.

Massime relative all'art. 2908 Codice Civile

Cass. civ. n. 24939/2019

La tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico. (Nella specie la S.C. ha statuito che la pronuncia cautelare, nel caso della delibera di esclusione del socio, se considerata come avente natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento, consistente nel ripristino della posizione di socio, che rimarrebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione, potendo piuttosto la decisione cautelare assicurare soltanto un ripristino provvisorio del rapporto societario).

Cass. civ. n. 16737/2011

L'anticipazione in via provvisoria, ai fini esecutivi, degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, soltanto nei casi in cui la statuizione condannatoria è legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (come nel caso di condanna al pagamento del prezzo della compravendita nella sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso); è invece consentita quando la statuizione condannatoria è meramente dipendente dall'effetto costitutivo, essendo detta anticipazione compatibile con la produzione dell'effetto costitutivo nel momento temporale successivo del passaggio in giudicato (come nel caso di specie riguardante la condanna di un istituto di credito alla restituzione delle somme di denaro ricevute da un istituto di credito a seguito di atti solutori dichiarati inefficaci ai sensi dell'art. 67 legge fall.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 2908 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Angela D.B. chiede
sabato 02/05/2020 - Puglia
“CASO: Soggetto "A" subisce esproprio di un suolo per p.u. nel 1983 (il suolo rimarrà NON trasformato). Il 26.8.1998 "A" cita il Comune davanti al Giudice Ordinario per ottenere la RETROCESSIONE TOTALE del bene. Con sent. parziale del 2005 il Trib. dichiara la propria giurisdizione. Con sent. definitiva del 2010 il Tribunale rigetta la domanda di "A" con condanna alle spese. La C. d'App. nel 2014 accoglie le doglianze di "A", condanna il Comune a retrocedere il terreno e fissa il corrispettivo in denaro che "A" deve versare. Il Comune ricorre per Cass., la quale con Ordinanza conferma la sent. di 2° grado per la retrocessione, ma rinvia alla C.d'App. perché ricalcoli esattamente il corrispettivo in denaro. "A" ha riassunto il giudizio davanti alla C.d'App che tramite CTU stabilirà il prezzo della retrocessione.

DOMANDA: Al punto in cui siamo, il diritto di "A" a (ri)ottenere il bene ablato decorre dalla sentenza di 1° grado oppure dalla sent. di 2° grado oppure dall'Ordinanza della Cass. oppure dal pagamento del corrispettivo che sarà stabilito dalla C. d'App.?”
Consulenza legale i 07/05/2020
La sentenza che dichiara il diritto alla retrocessione del bene espropriato appartiene alla categoria delle sentenze costitutive, mediante le quali l’Autorità giudiziaria appunto costituisce, modifica o estingue i rapporti giuridici tra privati (art. 2908 c.c.).
Infatti, essa, in modo molto simile a quanto avviene nella fattispecie disciplinata dall’art. 2932 c.c., attua un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia ex nunc del bene espropriato e non utilizzato dall'espropriante, in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo dell'espropriato di ottenere il ritrasferimento del bene (ex multis, Cassazione civile, sez. I, 08 marzo 2018, n.5574, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 dicembre 2009, n.8933; Cassazione civile sez. I, 21 agosto 1998, n.8301).

Ciò comporta due principali conseguenze, la prima è che il prezzo che l’espropriato dovrà versare all’espropriante deve essere determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, costituendo essa il titolo di trasferimento del bene ablato (Cassazione civile, sez. I, 24 maggio 2004, n.9899).
La seconda è che l'effetto ex nunc del ritrasferimento del bene è riconducibile alla sentenza definitiva con la quale è stabilito tale prezzo, una volta effettuato il relativo pagamento (Cassazione civile, sez. I, 27 gennaio 1998, n.771; Cassazione civile sez. I, 03 settembre 1994, n.7628; Cassazione civile, sez. I, 06 marzo 1992, n.2715).

Nel caso di specie, si nota che, anche se l’accertamento del diritto alla retrocessione è coperto da giudicato (in quanto è stato confermato dalla Cassazione e non può, dunque, più essere messo in discussione), manca ancora la pronuncia definitiva sull’altro elemento necessario a produrre il trasferimento della proprietà del bene, ossia il prezzo.
Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza sopra citata, bisognerà attendere la pronuncia definitiva della Corte d’Appello e il versamento della somma in essa stabilita a titolo di corrispettivo.


Giorgia chiede
mercoledì 02/02/2011
“Volevo sapere se la sentenza costitutiva di annullamento del contratto (per vizio del consenso etc. etc.) dev'essere considerata come tutela costitutiva necessaria oppure non necessaria.”
Consulenza legale i 11/02/2011

L’azione di annullamento del contratto rientra nel novero dei giudizi di impugnativa negoziale, ovverosia quelli in cui le azioni mirano a ‘demolire’ l’intero rapporto contrattuale nascente dal contratto (e di riflesso tutti i suoi molteplici effetti). Si tratta di attività di giurisdizione costitutiva non necessaria, poiché si versa in una di quelle circostanze in cui si è verificata una crisi di collaborazione tra le parti: infatti, gli effetti costitutivi avrebbero potuto essere attuati anche indipendentemente dall’opera del giudice (risoluzione per mutuo consenso: contratto solutorio), con la conseguenza che quest’ultimo interviene solo quando manca l’attuazione spontanea o primaria.


Martina chiede
martedì 18/01/2011
“Che differenza c'è tra azione costitutiva necessaria e azione costitutiva non necessaria?”
Consulenza legale i 20/01/2011

L'azione costitutiva necessaria è quella nella quale l'interesse ad agire è in re ipsa, poiché il titolare del diritto non ha altro mezzo, per ottenere la modifica necessaria, se non il ricorso all'autorità giurisdizionale.
Al contrario, per esperire l’azione costitutiva non necessaria sussiste la necessità di una preventiva lesione. Le parti, infatti, potrebbero ottenere lo stesso risultato raggiungibile con la sentenza costitutiva per il tramite di semplici atti negoziali: quindi, in questo caso, l'interesse ad agire non può dirsi in re ipsa, perché l'azione costitutiva non è un mezzo necessario di tutela, bensì rileva autonomamente come possibilità di adire il giudice laddove non sia possibile ricorrere agli altri strumenti concessi dall'ordinamento giuridico.

Un esempio di azione costitutiva non necessaria si rinviene nell'art. 1032 del c.c.: "Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitù, questa, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza".
E' invece azione costitutiva necessaria quella per ottenere lo scioglimento del matrimonio (divorzio).


Francesco chiede
martedì 16/11/2010

“Quali altri esempi abbiamo di sentenze costitutive nel nostro ordinamento?
Potreste farmene una sommaria elencazione?
Grazie”

Consulenza legale i 16/11/2010

La sentenza costitutiva crea, modifica, estingue una situazione giuridica.
La differenza profonda tra la sentenza costitutiva e quella di condanna sta in ciò: che mentre nella condanna il giudice non può che rimandare l'attuazione effettiva del diritto ad un'attività tutelatrice ulteriore, da compiersi - in quanto destinata ad operare nel mondo materiale - dall'organo esecutivo, nel caso della sentenza costitutiva, l'ulteriore attuazione del diritto accertato può compiersi subito e direttamente dal giudice, dal momento che per attuarla occorre operare solo nel mondo degli effetti giuridici.
Esempi di sentenza costitutiva sono quindi: la sentenza che dichiara la risoluzione un contratto, la rescissione, l'annullamento per errore, violenza o dolo, quella che tiene gli effetti del consenso promesso e non prestato ai sensi dell'art. 2932 del c.c..


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