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Articolo 2717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Valore probatorio di altre copie

Dispositivo dell'art. 2717 Codice Civile

Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto(1).

Note

(1) Nella circostanza in cui non sia possibile disporre dell'atto originale, nè di una copia autenticata, le copie semplicemente rilasciate da pubblici ufficiali al di là dei casi previsti dagli articoli precedenti, possono essere apprezzate a discrezione del giudice qualora questi reputi che si tratti di un fatto verosimile, alla stregua della prova per iscritto (v. 2724, n.1).

Ratio Legis

La disposizione si rivolge alle copie non autenticate, rilasciate da pubblici ufficiali al di fuori delle ipotesi richiamate nelle precedenti norme, al fine di attribuire una sia pur limitata efficacia probatoria.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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