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Articolo 2678 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Registro generale

Dispositivo dell'art. 2678 Codice Civile

(1)Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato.

Questo registro deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta ed il relativo numero di presentazione, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta è fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioè se questa è fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire(2).

Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione [2853].

Note

(1) Articolo così modificato dall'art. 10 della L. 27 febbraio 1985, n. 52.
(2) Il registro generale d'ordine riassume in sé tutte le richieste inoltrate al conservatore, seguendo l'ordine della loro presentazione. Il medesimo ordine dovrà poi successivamente essere rispettato al momento dell'inserimento della nota all'interno dei registri particolari (v. 2679).

Ratio Legis

La disposizione in esame stabilisce gli obblighi per il conservatore relativamente al registro generale d'ordine, con un palese obiettivo di certezza delle vicende giuridiche attinenti alla trascrizione.

Spiegazione dell'art. 2678 Codice Civile

Il registro generale d'ordine

Man mano che viene richiesta una trascrizione, iscrizione od anno­tazione, essa deve venir registrata nel registro d'ordine, secondo un numero progressivo annuale, che serve a stabilire la priorità del grado.

Il registro è diviso orizzontalmente in caselle e verticalmente in colonne.

Ogni iscrizione, trascrizione od annotazione trova posto in una casella e prende il numero ad essa assegnato ; nelle varie colonne della casella si indicano la persona del richiedente, il giorno della richiesta, le generalità delle parti interessate, gli estremi dei titoli e la specie di formalità (iscrizione, trascrizione o annotazione) richiesta.

L’annotazione sul registro non è vincolante circa la qualifica che in esso sia data alla formalità richiesta, di cui ben può dimostrarsi l’errore: essa serve, invece, come si è detto, a far acquistare la priorità del grado (art. 2840 del c.c. e art. 2852 del c.c.).

Avvenuta l’annotazione sul registro d’ordine, il conservatore rilascia una ricevuta, la quale tuttavia – si noti – non assicura che la formalità sarà eseguita, poiché, come si è visto, se il conservatore, esaminati l’atto e i documenti, riterrà che l’operazione non possa essere eseguita, restituirà l’atto e i documenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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