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Articolo 2675 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Responsabilitā del conservatore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2675 Codice Civile

Questo articolo è stato abrogato dall'art. 2 della L. 21 gennaio 1983, n. 22.

[Il conservatore è responsabile dei danni derivati:

  1. 1) dall'omissione, nei suoi registri, delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle relative annotazioni, come pure degli errori incorsi in tali operazioni;
  2. 2) dall'omissione, nei suoi certificati, delle trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come pure degli errori incorsi nei medesimi, salvo che l'omissione o l'errore provenga da indicazioni insufficienti a lui non imputabili;
  3. 3) dalle cancellazioni indebitamente operate.]

Ratio Legis

Mediante l'abrogazione del presente articolo si è stabilita la responsabilità del conservatore esclusivamente nelle ipotesi di dolo o colpa grave.

Spiegazione dell'art. 2675 Codice Civile

Fondamento della responsabilità del conservatore

Prima di esaminare le singole disposizioni di cui consta questo articolo, giova accennare brevemente al fondamento della responsa­bilità del conservatore.

È chiaro che, mancando qualsiasi precedente vincolo fra tale funzio­nario e l'eventuale danneggiato, la responsabilità non può essere se non aquiliana. Vero è che si ha la c. d. responsabilità contrattuale anche in caso di violazione di obbligazioni ex lege, deve sussistere uno specifico rapporto giuridico, laddove gli obblighi che la legge impone al conservatore sono stabiliti nell'interesse generale, non a favore di questo o quel determinato soggetto, e possono quindi considerarsi come una determinazione, derivante dai doveri d'ufficio, del principio del neminem laedere, ma non bastano a far ammettere un rapporto precostituito tra danneggiato e danneggiante.

Detto ciò, è appena il caso di aggiungere che la responsabilità non sussiste ove non ricorrano i presupposti della responsabilità aquiliana: la colpa, il danno ed il nesso causale tra l'una e l'altro, e che di conseguenza la responsabilità può essere eliminata, secondo i principi generali, in tutto od in parte, in caso di colpa dello stesso danneg­giato (che ad es. nel richiedere il certificato ha fornito inesatte od im­precise indicazioni, o che è venuto a conoscenza dell'errore od omissione in tempo utile per farlo rettificare o per produrre un certificato suppletivo e ciò non ha fatto) ; così come vien meno quando in fatto non si sia verificato alcun danno o questo sia indiretto e mediato (articoli 1223 e 2056 cod. civ.)


Respon­sabilità per fatto dei suoi dipendenti. Irresponsabilità dello Stato

Quando il conservatore si fa sostituire, egli risponde del fatto di quest’ultimo, così come egli risponde del fatto dei suoi impiegati od inservienti.

Per contro non sembra ipotizzabile una responsabilitá dello Stato, salvo il caso in cui sia stata violata una precisa norma di legge o di regolamento, emanata appunto per fondare una pretesa del privato e da potersi dedurre in giudizio per reclamarne l’osservanza.


Carat­tere indicativo dell'elencazione della norma in esame

Passiamo ora all’esame dell’articolo. È da notare in primo luogo la sostituzione dell’espressione “risultanti” del codice del 1865 con quella “derivati”, maggiormente idonea a qualificare il nesso di causalità che deve intercorrere tra il fatto del conservatore ed il danno.

La norma contempla tre casi di responsabilità del conservatore : è però chiaro che l’elencazione non ha carattere tassativo ma solo indicativo.

In proposito sono sempre state concordi dottrina e giurisprudenza con riferimento al codice del 1865 e, data la sostanziale identità della norma, lo stesso deve ritenersi per la nuova legge.

Questa considerazione toglie ogni attualità alle discussioni circa i registri cui si riferisce il n. 1 dell'articolo o la precisa portata dell'avverbio «indebitamente » del n. 3.

Se anche infatti il n. 1 non si riferisce che a determinate categorie di libri fondiari, è chiaro che il conservatore risponderebbe in forza dei principi generali anche delle omissioni che trovassero luogo in registri non compresi in tali categorie, sempre che naturalmente ricorrano gli estremi per la responsabilità aquiliana; così come egli risponderebbe di tutte le cancellazioni operate fuori dai casi di legge quand’anche dovesse ritenersi che l’espressione «indebitamente » faccia riferimento a determinate ipotesi.


Questioni varie

È appena il caso di soggiungere :
a) che l'azione di responsabilità contro il conservatore è sog­getta alla prescrizione estintiva quinquennale (art. 2047 del c.c.);
b) che il conservatore, il quale, in dipendenza della sua responsabilità, è stato costretto a disinteressare un terzo, creditore od acquirente, non è surrogato nelle ragioni che questa ha contro il debitore originario o contro il venditore.

Sotto l'aspetto procedurale, giova ricordare l'art. 36 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3272, il quale stabilisce che il giudizio contro il conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità delle sue funzioni appartiene alla giurisdizione del tribunale civile nel cui distretto si trova l'ufficio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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