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Articolo 2673 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi del conservatore

Dispositivo dell'art. 2673 Codice Civile

Il conservatore dei registri immobiliari deve rilasciare a chiunque ne fa richiesta(1) copia delle trascrizioni, delle iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve ne è alcuna [743 c.p.c.].

Deve, altresì, permettere l'ispezione dei suoi registri [2678, 2679] nei modi e nelle ore fissati dalla legge(2)(3).

Il conservatore deve anche rilasciare copia [2714] dei documenti che sono depositati presso di lui in originale o i cui originali sono depositati negli atti di un notaio o in un pubblico archivio fuori della circoscrizione del tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.

Note

(1) Il richiedente non deve avere un interesse personale nell'interrogare i pubblici registri: difatti è prassi abbastanza comune che molte agenzie si occupino di ottenere informazioni presso le Conservatorie per conto dei propri clienti.
(2) Questo comma è stato sostituito in tal modo dall'art. 4 della L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile).
(3) Se la richiesta viene presentata sugli appositi moduli a stampa e quindi con tutte le formalità ad hoc necessarie, la conservatoria è tenuta al rilascio dell'elenco delle informazioni relative al nominativo richiesto, permettendo inoltre la consultazione dei registri attinenti al procedimento di pubblicità, in primis il registro generale d'ordine e quelli di trascrizioni e annotazioni.

Ratio Legis

Il conservatore è obbligato a consentire la consultazione dei registri a chiunque, anche nel caso questi non vi abbia interesse. L'unica condizione è che la richiesta sia presentata con le formalità prescritte.

Spiegazione dell'art. 2673 Codice Civile

Considerazioni generali

La norma non richiede una particolare illustrazione.

È chiaro, così per il vecchio, come per il nuovo codice, che:

a) mentre il conservatore può rilasciare certificati negativi, non gli è invece consentito di rilasciare certificati positivi, ma soltanto copia delle trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni ; e ciò ad evitare il pe­ricolo che il certificato non riproduca esattamente gli atti cui si riferisce.

b) La copia od il certificato devono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, dietro presentazione di apposita domanda e senza che il richiedente sia tenuto a giustificare la richiesta.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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