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Articolo 772 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Donazione di prestazioni periodiche

Dispositivo dell'art. 772 Codice Civile

La donazione che ha per oggetto prestazioni periodiche(1) si estingue alla morte del donante, salvo che risulti dall'atto una diversa volontà(2).

Note

(1) Sono prestazioni periodiche quelle con scopo alimentare, benefico e di soccorso. Es. il donante si obbliga a pagare al donatario 500 euro ogni mese per tutta la durata della vita di quest'ultimo (c.d. donazione di rendita vitalizia su cui cfr. art. 1872 del c.c.).
(2) La diversa volontà deve risultare dall'atto di donazione, attraverso espressioni dal significato non equivocabile.

Spiegazione dell'art. 772 Codice Civile

La norma in esame prevede una donazione che abbia per oggetto prestazioni periodiche o a tratto successivo (es.: donazione di cento ettolitri di grano all’anno, del diritto di abitare una casa ecc.), e stabilisce che esse si estinguono alla morte del donante, a meno che non risulti una diversa volontà.
Ciò è possibile in quanto si tratta di una materia sottoposta alla regolamentazione dei privati, i quali possono disciplinarla secondo l’autonomia della propria volontà, che non incontra ostacoli fino a che non si versi in materia di ordine pubblico. Le parti, quindi, potranno convenire che la liberalità non abbia ad estinguersi alla morte del donante, come, in mancanza di espressa statuizione privata, dispone l’art. 772, ma solo dopo un dato termine (ad es. morte del donatario o di un terzo) o all'avverarsi di una particolare condizione (ad es. matrimonio del donatario).

In quale modo, poi, debba risultare la contraria volontà, il codice non dice: sono così richiamate in vigore le comuni regole di interpretazione; il progetto preliminare precisava che tale volontà poteva risultare anche tacitamente dalla disposizione; l’art. 772 non ripete più questo inciso, soppresso, evidentemente, perché il principio che enunciava è sembrato superfluo. Resta fermo, però, che la diversa volontà deve derivare dall'atto, non aliunde.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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