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Articolo 768 ter Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Forma

Dispositivo dell'art. 768 ter Codice Civile

(1)A pena di nullità il contratto deve essere concluso per atto pubblico.

Note

(1) Gli artt. da 768 bis a 768 octies sono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

Ratio Legis

Il patto di famiglia consente, in parziale deroga al divieto di patti successori, di garantire una continuità nella gestione dell'azienda o della partecipazione sociale, per evitare che il frazionamento di queste rechi pregiudizio al loro valore e alla loro consistenza.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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