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Articolo 708 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Disaccordo tra pił esecutori testamentari

Dispositivo dell'art. 708 Codice Civile

Se gli esecutori che devono agire congiuntamente [700 c.c.] non sono d'accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l'autorità giudiziaria(1), sentiti, se occorre, gli eredi(2).

Note

(1) E' necessario, a tal fine, proporre ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il provvedimento viene reso mediante ordinanza reclamabile avanti alla Corte d'Appello, quest'ultima a sua volta decide con ordinanza non impugnabile.
(2) L'audizione degli eredi è finalizzata a far emergere elementi in grado di risolvere il contrasto.

Ratio Legis

Il ricorso all'autorità giudiziaria consente di risolvere il contrasto insorto prestando la massima attenzione ad attuare fedelmente la volontà del de cuius.

Spiegazione dell'art. 708 Codice Civile

Del contenuto di questa disposizione si è già fatto cenno in relazione all’art. 700, secondo comma, al quale è sistematicamente collegata.
Occorre solo aggiungere che, competente a provvedere è il presidente del tribunale del luogo dell’aperta successione, su ricorso di uno degli esecutori o di altri interessati. Contro il provvedimento del presidente, può proporsi reclamo al presidente della corte d’appello.
È da notare, poi, che l’interpellanza degli eredi in questo caso è soltanto facoltativa: ciò perché questi possono non avere alcun interesse circa le divergenze sorte fra gli esecutori.

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