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Articolo 576 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Successione dei soli figli naturali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 576 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.]

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