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Articolo 575 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 575 Codice Civile

Articolo abrogato dall' art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]

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