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Articolo 2630 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

[Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della societā controllante] (1)

Dispositivo dell'art. 2630 bis Codice Civile

(1) ARTICOLO NON PIU’ PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

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