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Articolo 2522 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Numero dei soci

Dispositivo dell'art. 2522 Codice Civile

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici(1).

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie edeve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative(2).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 26 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(2) Viene fissato il numero minimo di soci necessari per la costituzione ed il funzionamento di una società cooperativa, che può essere derogato se si tratta di piccola società cooperativa.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

15 Art. 2521 - Atto costitutivo La norma rispetto a quella previgente subisce poche, ma importanti modifiche, quali la previsione che l'atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento della attività mutualistica, la previsione che l'atto costitutivo debba espressamente indicare se la cooperativa intenda agire con i terzi, con la importante conseguenza che - se lo statuto nulla prevede - questo tipo di attività deve ritenersi non consentito e la previsione dei regolamenti interni (istituto già apparso nella legge sul socio cooperatore) come estensione-appendice dello statuto o come documento sociale autonomo, con una sufficiente disciplina di base sia per quanto riguarda il loro contenuto e la loro introduzione. Art. 2522 - Numero dei soci La riforma prevede di generalizzare il numero minimo dei soci a nove unità, eliminando tutti i riferimenti normativi che per i vari tipi di società prevedano numeri diversi. Si fa riferimento, innanzitutto, ai numeri pretesi non per la costituzione della società, ma ad esempio per la iscrizione nei registri prefettizi. E' fatta salva la possibilità di deroghe stabilite da leggi speciali. Il secondo comma si riferisce alla piccola società cooperativa, figura che data la sua diffusione nella pratica, merita di essere mantenuta in vita autonomamente. Art. 2523 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società La norma è analoga a quella prevista per le società di capitali. Art. 2524 - Variabilità del capitale La norma sul principio della cd. porta aperta è di stampo tradizionale e va integrata con successive previsioni della riforma sulla ammissione dei soci e sul trasferimento della partecipazione sociale. Si è ritenuto di introdurre anche la possibilità di un aumento del capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali, che è già previsto e praticato in alcuni settori. Il principio della porta aperta, infatti, affidato alla iniziativa dei terzi aspiranti soci, non soddisfa le esigenze finanziarie della società che potrebbe avere interesse ad aumentare il proprio capitale per specifiche necessità di impresa. Naturalmente, l'aumento di capitale ordinario a pagamento va coordinato con i principi generali della mutualità (limiti al possesso azionario, requisiti dei soci, gradimento, ecc.)

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