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Articolo 2520 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Leggi speciali

Dispositivo dell'art. 2520 Codice Civile

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili(1).

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci(2).

Note

(1) Le disposizioni del Codice Civile hanno dunque natura sussidiaria rispetto all'applicazione delle leggi speciali.
(2) Viene così mantenuta la natura mutualistica e il connesso trattamento per le cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci, destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione

Ratio Legis

Ratio della norma è quello di evitare di ancorare la mutualità (prevalente o non) al rapporto con i soci, evitando così di espurgare dall'area della mutualità quelle cooperative che operano a favore di soggetti che non possono assumere per ragioni varie lo status di partecipi al contratto di società.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

15 Art. 2517 – Enti mutualistici La norma è sostanzialmente analoga all'attuale art. 2512 c.c. Art. 2518 – Responsabilità per le obbligazioni sociali E' stata eliminata senza esitazioni la responsabilità dei soci sussidiaria multipla (limitata e illimitata) che ha risalenti e non più attuali origini storiche. Art. 2519 – Norme applicabili In conformità alle previsioni della legge delega si è fatto della disciplina della s.p.a. il riferimento normale o naturale dal punto di vista organizzativo, circoscrivendo il richiamo della disciplina della s.r.l. alle ipotesi di espressa volontà statutaria ed a condizione che esistano requisiti di "piccolezza", o, se si preferisce, di "non grandezza" desumibili dal numero dei soci o dall'attivo dello stato patrimoniale. Art. 2520 – Leggi speciali In conformità al sistema sino ad oggi vigente, si è riaffermato il sistema della prevalenza delle leggi speciali rispetto alla disciplina del codice (pur con la doverosa sottolineatura della centralità concettuale delle norme del codice). Il secondo comma della norma si propone di mantenere la natura mutualistica e il connesso trattamento alle cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione. La leggedelega infatti, ancorando la mutualità (prevalente o non) al rapporto con i soci, rischierebbe di espungere dall'area della mutualità, e aggiungiamo, della mutualità protetta, proprio quelle cooperative che operano a favore di soggetti che non possono assumere per ragioni varie lo status di partecipi al contratto di società. L'esempio più evidente è quello delle cooperative sociali che, quando non siano cooperative di lavoro, si traducono in imprese che erogano servizi di assistenza in favore di categorie sociali svantaggiate. Queste sono cooperative dotate, più delle altre, del requisito della "funzione sociale" molto caro alla legge delega, anche se in esse a prima vista non sembra ricorrere la cd. gestione di servizio a favore dei soci.

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