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Articolo 2506.1 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Scissione mediante scorporo

Dispositivo dell'art. 2506.1 Codice Civile

(1)Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 2 marzo 2023, n. 19.

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