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Articolo 2131 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Retribuzione

Dispositivo dell'art. 2131 Codice Civile

La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo [2099, 2100](1).

Note

(1) Cfr. art. 11, lett. f), L. 19-1-1955, n. 25 (Apprendistato); artt. 48, c. 3, lett. b) e 49, c. 4, lett. b), D. lgs. 10-9-2003, n. 276 (Riforma del mercato del lavoro).

Ratio Legis

La retribuzione dell'apprendistato dovrà comunque attenersi al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente previsto dall'art. 36 Cost.

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