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Articolo 1912 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Dispositivo dell'art. 1912 Codice Civile

Salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [512 c. nav.](1).

Note

(1) A tali ipotesi se ne possono aggiungere altre, ad esempio quelle di atti terroristici o derivanti da eventi naturali (ad esempio innondazioni o alluvioni) o non necessariamente naturali (ad esempio incidenti nucleari). La norma, comunque, è derogabile su accordo delle parti.

Ratio Legis

La previsione si spiega considerando che gli eventi eccezionali non possono essere oggetto di un ordinario contratto di assicurazione ed esigono una stipula specifica.

Spiegazione dell'art. 1912 Codice Civile

Storia e ragione della norma

Il cod. comm. del 1865 all'art. 464 dichiarava coperto da assicurazione, come un rischio ordinario, il rischio di guerra. Ma le polizze terrestri e marittime lo escludevano costantemente e il cod. comm del 1882, accogliendo la prassi delle polizze, ha escluso, salvo convenzione contraria, il rischio di guerra e quello di sollevazioni popolari. Tale sistema è stato seguito dalle più moderne leggi straniere, talora per tutte le assicurazioni contro i danni, talvolta invece soltanto per alcuni rami determinati (assic. incendi, bestiame, trasporti terr. e marittimi).

Il rischio del terremoto non era espressamente escluso dal legislatore, ma le polizze quasi sempre lo escludevano, e cosi le leggi straniere supra indicate.

L'esclusione di tali rischi trova la ragione nel loro carattere eccezionale e nella loro generalità, pertanto è impossibile un calcolo tecnico del premio. Dato il loro carattere eccezionale, conviene quindi escluderli per non elevare di troppo il premio, e comprenderli invece quando appare opportuno, per patto esplicito e mediante un premio maggiore del normale.


I rischi esclusi

I rischi non compresi, salvo patto contrario, dall'assicurazione sono adunque i seguenti :
a) Movimenti tellurici. Per questi si intende non soltanto il terremoto, ma qualunque altra perturbazione tellurica, quale ad es. l'eruzione vulcanica nelle sue varie manifestazioni, o il franamento di una montagna. Non si ritengono invece movimento tellurico ai sensi dell'art. 1912 quelle perturbazioni che non hanno origine dalla terra in senso tecnico, quali ad es. l'inondazione, una valanga, ecc.

b) Guerra. Per guerra, secondo la giurisprudenza specialmente francese più avveduta, si intende non soltanto lo stato giuridico di guerra ma anche lo stato di fatto. Nè d'altro canto, esistendo lo stato di guerra, è necessario che il sinistro sia volontariamente provocato, come atto di ostilità del nemico.

Costituisce rischio di guerra tutto ciò che ha un rapporto di causalità o di connessione con l'atto o l'operazione bellica e quindi è tale anche il saccheggio di merce operato da un reparto di truppe durante l'occupazione militare. Il saccheggio infatti ha causa nella guerra in quanto essa ha reso possibile la presenza delle truppe nel territorio e la facilità di una loro azione incontrollabile per la mancanza di protezione delle cose del singolo.

c) Insurrezione. Per insurrezione deve intendersi la guerra civile, cioè la rivoluzione armata, generale o locale, quale ne sia la portata, contro le forze costituite dello Stato.

d) Tumulto popolare. Per tumulto popolare deve intendersi un incomposto movimento della folla che importi turbamento dell'ordine pubblico. La giurisprudenza ha però voluto limitarlo al caso in cui vi sia sopraffazione della forza pubblica e paralisi dei singoli poteri: ma a torto, bastando una qualunque violenza collettiva che superi le normali possibilità di protezione e di difesa da parte dell'assicurato, altrimenti i concetti di insurrezione e di tumulto popolare verrebbero a coincidere.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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