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Articolo 1837 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Libretti in favore di minori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 1837 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 11, l. 8 marzo 1975, n. 39.

[Il minore che ha compiuto diciotto anni puo validamente effettuare depositi a risparmio e fare prelevamenti sui medesimi, salvo l'opposizione del suo legale rappresentante.

Il libretto di deposito a risparmio rilasciato al minore deve essere nominativo.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.]

Spiegazione dell'art. 1837 Codice Civile

Eccezione alle norme sulla capacità per la conclusione del contratto

La dottrina e la giurisprudenza hanno insegnato che, per quanto
riguarda la conclusione del contratto di deposito a risparmio, si applicano le norme generali sulla capacità. Il principio racchiuso da questo insegnamento continua a trovare applicazione nella nuova disciplina, che col suo silenzio in proposito implica il richiamo implicito di tutte le regole riferite alla capacità per la conclusione di contratti. La norma attuale sembra introdurre una notevole eccezione al principio della capacità, consentendo al minore che ha compiuto i diciotto anni di effettuare validamente le operazioni connesse al deposito a risparmio e di stipulare il contratto.

Un precedente in proposito si riscontra nell'art. 24, primo comma del T. U. sulle Casse di Risparmio, nel quale veniva disposto che, eccezionalmente, i versamenti e i rimborsi su libretti nominativi, mancando un'esplicita indicazione contraria sul libretto, dovessero considerarsi atti di semplice amministrazione e quindi come tali fossero acconsentiti ai soggetti relativamente incapaci. Disponeva inoltre tale norma che il libretto nominativo a risparmio potesse essere dato e pagato ai minori, salva l'opposizione del loro rappresentante legale.

La dottrina, in considerazione dell’eccezionalità della norma, affermava che essa non potesse in alcun modo essere estesa al di fuori del caso previsto e dovesse per di più limitarsi ai depositi a risparmio eseguiti presso le Casse di Risparmio, rimanendo esclusa l’applicabilità nei confronti degli altri enti bancari.

Oggi la norma contenuta nel testo unico sulle Casse di Risparmio è stata dal legislature, con rispetto assoluto delle norme particolari del T. U. stesso, estesa a tutti gli enti bancari, limitandone l’ applicazione solo ai soggetti aventi l'età di 18 anni compiuti. Rimane la possibilità di opposizione per il legale rappresentante, cosi come rimane immutato il principio della sottrazione delle somme depositate al di lui usufrutto legale.

L'estensione della norma a tutte le aziende bancarie si spiega immediatamente con il principio di unitarietà di disciplina a cui esse oggi vengono assoggettate e in vista delle particolari tutele generali in ordine al risparmio.

Questa estensione deriva inoltre da un mutamento introdotto dal nuovo codice civile in ordine alla capacità. Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro e stipulare i relativi contratti, nonchè esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, senza bisogno alcuno di assistenza o di integrazione della propria capacità (art. 3 del c.c.). È indubbiamente con riferimento a questa norma che oggi si consente al minore che ha compiuto i diciotto anni di stipulare il contratto di deposito a risparmio, in quanto si considera quale cauto mezzo di impiego frutto del risparmio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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