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Articolo 1507 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vendita congiuntiva di cosa indivisa

Dispositivo dell'art. 1507 Codice Civile

Se più persone hanno venduto congiuntamente, mediante un solo contratto, una cosa indivisa, ciascuna può esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che le spettava.

La medesima disposizione si osserva se il venditore ha lasciato più eredi.

Il compratore, nei casi sopra espressi, può esigere che tutti i venditori o tutti i coeredi esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa; se essi non si accordano, il riscatto può esercitarsi soltanto da parte di colui o di coloro che offrono di riscattare la cosa per intero.

Ratio Legis

La norma è volta a favorire l'esercizio del riscatto, atteso che tale facoltà viene concessa anche ad uno solo dei comproprietari alienanti e senza che sia necessario che vi provvedano tutti. Tuttavia, atteso che la vendita è stata congiuntiva, il compratore ha diritto di esigere che gli alienanti esercitino il loro diritto sull'intero, cioè ha diritto a non rimanere comproprietario con uno o più di loro.

Spiegazione dell'art. 1507 Codice Civile

Vendita congiuntiva di cosa indivisa

L'art. 1507 cod. civ. tratta della vendita congiuntiva di cosa indivisa mentre il 1508 cod. civ. tratta della vendita separata di cosa indivisa. Non è senza importanza che con un solo contratto i piu condomini abbiano venduto la cosa indivisa.
Attesa l'assoluta disponibilità, della propria quota, può ciascun condomino esercitare il diritto di riscatto solo sopra la quota che gli spetta. Ma poiché il compratore verosimilmente non avrebbe comprato singole quote, ed ha inteso manifestamente comprare l'intero (i venditori con l'unicità del contratto in realtà vi hanno aderito) il compratore può esigere che tutti i venditori esercitino congiuntamente il diritto di riscatto dell'intera cosa: se essi non si accordano, o il riscatto non potrà essere esercitato ovvero potrà esercitarsi solo da colui o da coloro i quali offrono di riscattare la cosa per intero.
Non è ingiusta violenza al diritto e all'interesse dei condomini. I quali per il solo fatto di avere congiuntamente venduto hanno dimostrato e dato affidamento al compratore che congiuntamente avrebbero riscattato.

Se il riscatto separato può pregiudicare qualcuno dei venditori si daranno da fare per trovare chi li aiuti a riscattare l'intero. Se non trovano, questa stessa difficoltà dice che forse non è rilevante il danno che subiscono.
Si poteva forse distinguere fra immobili comodamente e non comodamente divisibili: e solo nel secondo caso imporre il riscatto per intero. L'art. 1507 cod. civ. interpreta però esattamente la volontà delle parti in quanto ritiene e presume juris et de jure che il compratore (è quasi sempre la verità) non avrebbe contrattato se i condomini non avessero rinunziato al diritto di riscattare meno che per l'intero.


Venditore che ha lasciato più eredi

Lo stesso vale se il venditore ha lasciato più eredi.
Anche qui, poiché i debiti ereditari si dividono fra coeredi, si sarebbe anche potuto ammettere il riscatto parziale per cosa comodamente divisibile: ma anche qui (per evitare eccessivo frazionamento della proprietà immobiliare, interesse grave nella proprietà urbana e gravissimo nella proprietà rustica) la legge ha ritenuto senza ammettere prova in contrario che il compratore ha voluto escludere il riscatto parziale.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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