L'art. 1364 e l'elemento intenzionale
L'art. 1364 del codice del 1942 è simile, ma non identico all’art. #1138# del codice del 1865. Il contratto, diceva quest'ultimo articolo, «non comprende che le cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di contrattare». Invece l'art. 1364 dice che il contratto «non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare». L'accentuazione del criterio intenzionale, nel nuovo codice, è manifesta. E’ vero che il primo inciso, comune, dice: «per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto», cosicché, anche nel vecchio codice, le espressioni generali perdono rilevanza di fronte alla apparenza della intenzione, quale emerge dalle clausole; ma il testo del 1942, eliminando l'allusione all'apparenza, invita l'interprete ad una più intima investigazione dell'interiore volontà.
Come vedremo, tuttavia, la riserva mentale nel nostro sistema antico e nuovo, non viene presa in considerazione. Di ciò non si dubita, pur divergendo le opinioni sulla fonte da cui simile norma si desume, fonte che, a nostro avviso, trovasi nel successivo art. 1366. Ora il nuovo testo dell'art. 1364 potrebbe invocarsi da taluno per scalfire il principio della irrilevanza della riserva mentale, o, quanto meno, della espressione ambigua, usata sia pure solamente per colpa, nella determinazione dei confini del contratto. Non crediamo sia lecito indulgere a tale interpretazione. L'art. 1364 va messo in relazione con gli articoli 1362 e 1366, cosicché, anche per stabilire i confini del contratto, devono valere i criteri interpretativi generali che proteggono la buona fede di chi fece affidamento sulle espressioni altrui: il ritocco fatto al testo del 1865 dal legislatore del 1942 evita la prevalenza della lettera sulla volontà contrattuale comune, ma non altera il sistema del codice vigente, nel quale anzi le esigenze della buona fede furono particolarmente sottolineate. Stabilita così la volontà contrattuale, essa prevale sugli usi interpretativi (art. 1368) per fissare l'estensione del contratto.
Il programma contrattuale
La determinazione dei confini del contratto è argomento più grave che non l'interpretazione delle singole clausole, perché fissa i limiti di competenza del vincolo contrattuale. D'altra parte non è raro che i contraenti, consapevoli di tali confini e fiduciosi della reciproca buona fede, trascurino di enunciarli e si scambino promesse con espressioni più late di quanto tali confini comporterebbero.
Di qui la ragione d'essere dell'art. 1364, il quale, attentamente considerato, risulta essere un corollario dell'articolo precedente sulla unità contrattuale. E può dirsi che l'unità contrattuale deriva dall'oggetto o dal complesso degli oggetti della stipulazione, ricollegati fra loro dalla causa comune.
Qui conviene di nuovo raffrontare il testo del 1865 col testo del 1942. Il testo del 1865 diceva che il contratto non comprende che le cose sulle quali le parti si sono proposte di contrattare. Il testo del 1942 dice che il contratto non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare. Ora, se la mutazione di linguaggio si intendesse nel senso che gli oggetti sono qui presi in senso tecnico come le prestazioni, la norma sarebbe inutile, perché nessuna prestazione è dovuta se non fu voluta dalle parti, anche prescindendo dall'art. 1364. Invece, il testo del 1 942 deve interpretarsi non dimenticando il testo del 1865; gli oggetti, qui, non sono le singole prestazioni, ma proprio le cose costituenti il programma contrattuale delle parti, come materia nel contratto compresa. La causa del contratto esercita qui la sua influenza, a nostro avviso, per determinare tale materia. Ecco perché, secondo noi, il testo del 1865 aveva opportunamente evitato di parlare degli oggetti. In verità, neanche le cose non costituivano espressione felice, perché potevano far pensare a rapporti reali, ed in ogni modo era espressione indeterminata, cosicché è bene che sia stata eliminata dal testo del 1942. Ma resta fermo, anche in questo testo, che i limiti del contratto si desumono dal programma voluto dalle parti; solo così si stabilisce se la prestazione, apparentemente compresa, cada o non cada nel vincolo che dal contratto scaturisce. Efficacemente dice Ulpiano: «id de quo cogitatum non docetur».
Gli articoli 1363 e 1364 e l’estensione degli obblighi contrattuali
Rimane a chiedersi se la norma dell'art. 1364 ammetta interpretazione a contrario, nel senso che le obbligazioni si estendano a tutto il programma contrattuale, anche se non siano espressamente menzionate. Se si considera l'art. 1364 isolatamente, sembra che il legislatore si sia preoccupato di evitare sconfinamenti, piuttosto che di estendere i doveri delle parti a tutto il campo del contratto. Ma se si considera l'art. 1364 in relazione all'art. 1363, si scorge come l'art. 1364 aiuti l'art. 1363 a compiere l'ufficio suo, perché, fissati i confini oltre i quali i doveri contrattuali non si estendono, implicitamente consente che tali doveri si impongano entro i suddetti confini, ogniqualvolta la buona fede contrattuale lo esiga. Ecco perché, a proposito dell'art. 1364, si è esattamente sostenuto che, quando la convenzione ha per oggetto una universalità di cose, tutti gli elementi sono compresi nel contratto, perfino ignoti, se non sono esclusi, ciò che si verifica, per esempio, per la vendita dell'eredità o dell'azienda commerciale.