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Articolo 1357 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Atti di disposizione in pendenza della condizione

Dispositivo dell'art. 1357 Codice Civile

Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione [1361, 2852](1).

Note

(1) Pertanto, ad esempio, Tizio acquista un bene sotto condizione sospensiva e lo concede in locazione a Caio: l'acquisto di Caio produce effetti solo se, e quando, la condizione cui è subordinato l'acquisto di Tizio si avvera.

Ratio Legis

La possibilità di trasferire un diritto condizionato è volta ad agevolare i traffici giuridici; essa, tuttavia, rimane subordinata all'effettivo maturare del diritto, atteso che nessuno può disporre di più di quanto sia titolare.

Brocardi

Condicio pendet
Quod pendet, non est pro eo, quasi sit

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

209 La differenza tra le due condizioni non vale a limitare il potere di disporre del diritto condizionato; ma, poiché ciascuno non può trasferire un diritto maggiore di quello che ha, chiaro è che gli egli di ogni atto di disposizione di quel diritto sono subordinati alla stessa condizione a cui il diritto soggiace (art. 227).

Massime relative all'art. 1357 Codice Civile

Cass. civ. n. 20226/2018

Nel rapporto giuridico che si costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo ancora dovuto (dal promissario acquirente), pur conservando la sua originaria natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la funzione di una condizione sospensiva dell'effetto traslativo, destinata ad avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo l'effetto condizionato, nell'ipotesi di omesso pagamento nel termine fissato dalla sentenza o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la mora del promissario compratore assuma i caratteri dell'inadempimento di non scarsa importanza per il creditore, rendendo non più possibile l'adempimento tardivo contro la volontà di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 6498/1991

In tema di concordato fallimentare con assuntore, nel caso in cui una clausola del concordato differisca il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'esecuzione, da parte di questo ultimo, degli obblighi cui si è assoggettato, l'eventuale atto di disposizione dei beni del fallito posto in essere dall'assuntore prima dell'avveramento della detta condizione genera un vincolo di mero carattere obbligatorio, sussumibile nel paradigma dell'art. 1357 c.c., con la conseguenza che, ove divenga impossibile l'avveramento della condizione (nella specie, a seguito dell'annullamento del concordato), il suddetto atto dispositivo non acquista efficacia ed il bene che ne ha formato oggetto rimane nella massa, nella disponibilità del curatore del riaperto fallimento, senza che da parte di questo sia a tal fine necessario l'esercizio dell'azione revocatoria.

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