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Articolo 1280 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Debito di specie monetaria avente valore intrinseco

Dispositivo dell'art. 1280 Codice Civile

(1)Il pagamento deve farsi con una specie di moneta avente valore intrinseco, se così è stabilito dal titolo costitutivo del debito, sempreché la moneta avesse corso legale al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Se però la moneta non è reperibile, o non ha più corso, o ne è alterato il valore intrinseco, il pagamento si effettua con moneta corrente che rappresenti il valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l'obbligazione fu assunta.

Note

(1) La norma è del tutto disapplicata, in quanto le monete aventi valore intrinseco non sono più in circolazione ormai da molto tempo.

Ratio Legis

Il primo comma si spiega considerando che se le parti hanno scelto uno specifico mezzo di pagamento questo deve essere osservato. Il secondo comma è volto ad evitare che l'obbligazione diventi difficoltosa per il debitore.

Spiegazione dell'art. 1280 Codice Civile

Pagamenti di debiti in moneta metallica

Un'altra eccezione al principio di cui all' art. 1277 del c.c. è stabilita nell'art. 1280, relativa ai debiti di specie monetaria aventi valore intrinseco.

Quest'articolo riguarda il caso in cui, contratto un debito in carta moneta, le parti abbiano pattuito che il pagamento di questo debito si faccia in moneta metallica avente corso legale al momento in cui l'obbligazione venne assunta. Se, per esempio, le parti fanno un mutuo di € 100 in carta, pattuendo pero che il mutuatario abbia a restituire € 100 in argento o in oro, il patto vale e il pagamento deve venire fatto in argento o oro e non in euro cartacei, e si è di fronte ugualmente a un pagamento di debito pecuniario e non a un pagamento di specie monetarie, sempre che, al momento in cui l'obbligazione fu assunta avessero corso legale le monete argento o oro. Dato che, ove al momento in cui il pagamento dovrebbe aver luogo quelle specie monetarie metalliche non siano più reperibili, o siano fuori corso, o se ne sia dallo Stato alterato il contenuto metallico, il pagamento potrà venir fatto in moneta a corso legale, ma in una somma numerica che rappresenta il valore (attuale) del contratto contenuto nella somma di monete che avrebbe dovuto essere pagata, nel momento in cui fu assunta l'obbligazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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