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Articolo 1222 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Inadempimento di obbligazioni negative

Dispositivo dell'art. 1222 Codice Civile

Le disposizioni sulla mora non si applicano alle obbligazioni di non fare(1): ogni fatto compiuto in violazione di queste costituisce di per sé inadempimento(2).

Note

(1) Le obbligazioni negative possono consistere in un non dare o in un non fare. In ogni caso, mirano al mantenimento della situazione esistente ma determinano anche una restrizione alla libertà dell'obbligato. Pertanto, in alcuni casi il legislatore stabilisce espressamente che esse devono avere una durata limitata nel tempo, come nel caso di patto di non concorrenza (v. 2125 c.c.).
(2) Dalla norma deriva ciò: se, nonostante la violazione, lo stato delle cose è ripristinabile, comunque vi è stato inadempimento e il ripristino esige il sorgere di una nuova obbligazione.

Ratio Legis

Il legislatore stabilisce la regola per cui in caso di obbligazioni negative la mora non si applica: ciò presuppone che qualsiasi condotta che viola l'obbligo di non fare comporta un inadempimento irreversibile.

Spiegazione dell'art. 1222 Codice Civile

Mora debendi nelle prestazioni di non fare. Ragioni della sua esclusione

Questo articolo spezza, senza un plausibile motivo, la connessione logica e sistematica che esiste tra l’art. 1221 e l'art. 1223; infatti nel primo si parla degli effetti della mora sia pure limitatamente al rischio e nel secondo — cui seguono gli altri sullo stesso argomento — si disciplina il risarcimento del danno quale effetto principale della mora debendi. L'art. 1222 avrebbe dovuto essere collocato prima del 1221, completando così con gli articoli 1218 e 1220 le varie ipotesi di responsabilità del debitore per ritardo nell'adempimento. Il principio enunciato dall'articolo che si considera — ripetuto, identico nella sostanza, dall'art. #1221# del codice del 1865 — risponde all'indole dell'obbligo di non fare; consistendo questo in un’astensione, in un’omissione di attività, cui si è obbligato il debitore, ogni atto contrario ad essa costituisce inadempimento, cioè violazione dell'obbligo. Si ha qui un caso di mora ex re, originata direttamente dalla legge; infatti ad essa sono dichiarate inapplicabili le disposizioni sulla mora.

Sulla portata del principio dianzi chiarito è necessario soffermarsi brevemente.

Può avvenire che l'obbligo di astenersi sia limitato nel tempo, sia ristretto, cioè, ad un determinato momento oppure sia continuativo o duraturo per un periodo più o meno lungo; ad entrambe queste ipotesi torna applicabile la norma dell'art. 1222; ma, per l'una e per l'altra, è errato richiamare, sia pure per escluderle, le disposizioni sulla mora; e ciò per due ordini di rilievi: il primo, che, trattandosi di obblighi di non fare, qualsiasi atto che venga compiuto in contrasto ad esso, ne costituisce violazione, cioè inadempimento; il secondo che, se mora vuol significare qualsiasi indugio o ritardo frapposto dal debitore nell'eseguire la prestazione, alcuna mora può verificarsi nell'obbligo che si ha di mantenere un comportamento negativo, giacché qui nulla deve compiere il debitore, il suo obbligo consistendo solo nel non fare.

La rilevanza della distinzione tra astensione circoscritta solo ad un dato momento ed astensione che debba durare per un tempo, sta nella possibilità, limitata solo alla seconda ipotesi, di impedire che la violazione possa ripetersi; per ambedue i casi, invece, sussiste l'esecuzione forzata. Il principio è enunciato dall'art. 2033: se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo; è data cioè facoltà all'avente diritto di ottenere non l'autorizzazione a procedere egli stesso alla distruzione di ciò che in violazione all'obbligo è stato fatto dal debitore, ma un provvedimento da emettersi nelle forme di legge (art. 612) — al quale segue l'esecuzione specifica della distruzione di ciò che venne fatto.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

102 Si è ripetuta in materia di inadempimento di obbligazioni negative la regola dell'art. 1221 cod. civ. (art. 92 progetto del 1936), accentuando che alle obbligazioni stesse non si applicano le disposizioni sulla mora, e che ogni fatto compiuto in violazione di esse ne costituisce inadempimento (articolo 121).

Massime relative all'art. 1222 Codice Civile

Cass. civ. n. 2976/2005

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore (fattispecie in tema di obbligo del conduttore di non usare la cosa locata per un uso diverso da quello in contratto).

Cass. civ. n. 3412/2003

In materia di obbligazioni, non si applica alle obbligazioni di non fare la disciplina della mora debendi, e costituisce inadempimento ogni fatto compiuto in violazione dell'obbligo (art. 1222 c.c.). Ne consegue che l'inadempimento dell'obbligazione negativa di non costruire (sul confine) rimane integrata dal mero fatto obiettivo di avere costruito.

Cass. civ. n. 1644/1996

Nelle obbligazioni negative, affinché possa ritenersi posto in essere il fatto dell'obbligato che, ove compiuto in violazione delle stesse, costituisce di per sè inadempimento (art. 1222 codice civile), occorre che detto fatto determini preclusione o, comunque, menomazione dell'esercizio del diritto alla cui soddisfazione l'obbligazione negativa è destinata. Pertanto, l'adozione, da parte di un comune, di un piano regolatore generale, il quale definisca inedificabile un'area che il comune medesimo si era impegnato a mantenere nella preesistente situazione di edificabilità, costituisce fatto integrante inadempimento dell'indicata obbligazione negativa dell'ente locale (in quanto comportante l'applicazione delle «misure di salvaguardia» previste dall'art. 1 della legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni); con l'ulteriore conseguenza che dalla data della delibera comunale di adozione del piano decorre la prescrizione del diritto del privato al risarcimento del danno derivatogli dal descritto inadempimento.

Cass. civ. n. 3724/1991

Anche per le obbligazioni negative vige il principio della presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., superabile soltanto con la prova che l'inadempimento — che, ai sensi dell'art. 1222 c.c. si verifica per il fatto della violazione dell'obbligo di non fare — sia dipeso da causa non imputabile al debitore, intendendosi per tale, ove il fatto sia compiuto dal terzo, quella idonea ad escludere l'imputabilità al debitore medesimo della situazione che ha posto il terzo in condizioni di interferire nell'inosservanza dell'obbligo. (Nella specie, la S.C., sancendo il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto causa di decadenza automatica dal beneficio della concessione di un contributo, erogato dalla Cassa del Mezzogiorno, l'inadempimento dell'obbligo, verso questa assunto dal beneficiario, di non mutare la destinazione alberghiera dell'immobile per la cui ristrutturazione il contributo stesso era stato erogato, essendosi il mutamento verificato ad opera di un terzo, aggiudicatario del bene, a seguito di espropriazione immobiliare subita dal detto beneficiario).

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