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Articolo 401 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti di applicazione delle norme

Dispositivo dell'art. 401 Codice Civile

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino [254] [258] nell'impossibilità di provvedere al loro mantenimento(1).

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l'educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale(2)(3).

Note

(1) Il comma è stato così sostituito dall'art. 8, L. 8 marzo 1975, n. 39.
Le parole "figli di genitori che si trovino" sono state aggiunte dall'art. 61, D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.
(2) Si veda l'art. 1 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificata dalla l. 31-12-1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 22 maggio 1993. Modifiche alla l. 4-5-1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri) e dalla l. 28-3-2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).
(3) Ai minori in stato di abbandono materiale o morale non si applicano le norme sull'affidamento, dal momento che l'attuale disciplina [v. 8 ss. l. 184/1983] considera la situazione di abbandono del minore come un presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

195 In ordine alle categorie dei minori, nei cui confronti possono trovare applicazione le norme del titolo, è sembrato conveniente usare nell'art. 401 del c.c. una locuzione generica che comprenda le due ipotesi, che il testo proposto dalla Commissione intendeva distinguere, dei "figli di genitori ignoti" o dei "figli naturali non riconosciuti". Con la prima locuzione la Commissione intendeva riferirsi non già al caso di figli denunciati all'ufficiale di stato civile come nati da genitori ignoti (ipotesi questa che evidentemente si identifica con quella di figli naturali non riconosciuti), bensì al caso di minori trovati in istato di abbandono a causa di pubbliche calamità e per i quali, in mancanza di registri dello stato civile, non possa nemmeno stabilirsi se siano figli legittimi o figli naturali. Ma tale specificazione è sembrata superflua: si è preferito, invece, parlare di «figli dei quali non si conoscono i genitori», perché così vengono a comprendersi in questa espressione tanto il caso che la non conoscenza derivi dal fatto che il figlio risulti nato da genitori ignoti quanto l'altro in cui, del minore trovato in istato di abbandono, non si sappia se e quali genitori egli abbia. Naturalmente l'istituto dell'affiliazione non dovrà essere utilizzato per fini che contrastino con la tutela della famiglia legittima, come avverrebbe se si affiliassero i propri figli adulterini.

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