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Articolo 342 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nuove nozze del genitore non ariano

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 342 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 3 co. III del D. Lgs.Lgt. 14 settembre 1944 n. 287.

[(Omissis)]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

175 L'art. 342, allo scopo di tutelare i cittadini ariani che siano nati da matrimonio tra un cittadino ariano e persona di altra razza, nel caso in cui quest'ultimo genitore passi a nuove nozze con persona non ariana, stabilisce che, in tale ipotesi, i1 genitore stesso perda la patria potestà sui figli considerati di razza ariana. Si evita in tal modo il pericolo che il genitore, nella nuova famiglia, non educhi i figli secondo i principi etici e nazionali di cui all'art. 147, e si evita, d'altra parte, che minori appartenenti a razze diverse siano allevati promiscuamente nello stesso nucleo familiare. Si stabilisce poi che il tutore dei minori, il quale, per il principio generale dell'art. 348, dovrà essere di razza ariana, sia scelto possibilmente nella persona di uno degli avi.

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