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Articolo 11 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Decadenza

Dispositivo dell'art. 11 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

  1. a) perdita dello stato di disoccupazione;
  2. b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
  3. c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
  4. d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  5. e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

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Consulenze legali
relative all'articolo 11 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

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K.G. chiede
martedģ 05/10/2021 - Marche
“Oggetto: Ammortizzatori sociali e previdenza
Lavoro inquadrata al 6° livello contratto metalmeccanico nella stessa azienda di medie dimensioni (superiore 100 dipendenti) da circa 15 anni.
Attualmente a 61 anni ho maturato i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, tuttavia vorrei continuare a lavorare ancora qualche anno per migliorare il mio assegno pensionistico spettante.
Nel caso che venissi licenziata per esubero, cessazione ramo di azienda, mi aspettano ammortizzatori sociali ? e di che entità ?
Eventualmente comporterebbero una riduzione della retribuzione lorda, riducendo la quota pensione calcolata con sistema retributivo (anni antecedenti il 95)?”
Consulenza legale i 12/10/2021
Il lavoratore che abbia raggiunto i requisiti per la pensione non può chiedere l’indennità di disoccupazione (c.d. NASPI). Infatti, l’art. 11, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 22/2015 prevede la decadenza dal beneficio per “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”.

L’indennità decade, quindi, per il lavoratore che ha diritto alla pensione di vecchiaia, a quella anticipata, all’assegno ordinario di invalidità e a qualsiasi prestazione previdenziale.