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Articolo 5 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

(L. 8 febbraio 2006, n. 54)

[Aggiornato al 06/04/2018]

Disposizione finanziaria

Dispositivo dell'art. 5 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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