Si indica in questo modo la facoltà concessa all'autore di un atto di liberalità di revocare l'atto stesso per ingratitudine del donatario o per la sopravvenienza di figli del donante. Non è possibile revocare le donazioni rimuneratorie e le donazioni propter nuptias, cioè fatte in vista di un determinato matrimonio. Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda.