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Brocardo

Exceptio veritatis

Traduzione

Prova della veritā

Spiegazione

Il colpevole dei reati di ingiuria e diffamazione, qualora sussistano determinate situazioni, quali offese ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, č sempre ammesso a provare, a sua discolpa, la veritā o la notorietā del fatto attribuito alla persona offesa. Si tratta, tuttavia, di una prova liberatoria che č consentita solo per le offese che consistono nella attribuzione di un fatto determinato. Se la veritā del fatto č provata, l'autore dell'imputazione non č punibile, a meno che i modi usati non costituiscano per se stessi ingiuria o diffamazione.

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