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Parcheggio nel cortile condominiale: non è innovazione

Parcheggio nel cortile condominiale: non è innovazione
L’utilizzo del cortile condominiale come parcheggio non costituisce un’innovazione poichè non si verifica trasformazione della destinazione del bene comune condominiale.
E’ del 24 gennaio 2017 un’interessante sentenza del Tribunale di Roma in tema di parcheggio all’interno del cortile condominiale.

Nel caso esaminato dal Tribunale, una condomina, proprietaria anche di un box auto condominiale, aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, evidenziando che altri condomini parcheggiavano nel cortile condominiale, nonostante questo non fosse adibito a parcheggio, essendo il posteggio delle auto consentito “per mera tolleranza”.

Secondo la condomina, tuttavia, il fatto che i condomini continuassero a parcheggiare nel cortile, “limitava lo scopo del cortile che era quello di dare aria e luce alle palazzine” e tale condotta le recava danno, “a causa dell’immissione di fumi, rumori e luci provenienti dalle vetture ivi parcheggiate” e riducendo, di fatto, la possibilità di dare il proprio immobile in locazione a terzi.

Poiché, a suo dire, l’uso de cortile come parcheggio violava l’art. 1102 c.c., nonché le norme previste dal Codice della Strada, la donna chiedeva che fosse annullata la delibera con cui l’assemblea condominiale aveva manifestato la tolleranza del condominio al parcheggio.

La donna chiedeva, inoltre, che fosse disposto il divieto di sosta delle auto nel cortile in questione (o “quanto meno nell’area nella quale si affacciano le finestre del suo appartamento”, mediante la previsione di strutture fisse), oltre al risarcimento del danno a carico del condominio.

Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione alla condomina, rigettando la relativa domanda, in quanto infondata.

Secondo il Tribunale, infatti, l’utilizzo del cortile condominiale come parcheggionon costituisce un’innovazione vietata dall’art. 1120 comma 2 c.c. (…) o dall’art. 1102 c.c.”.

Precisava il Tribunale, in particolare, che può parlarsi di “innovazione” (che richiede il consenso di tutti i condomini), solo quando “l’attività svolta determini una trasformazione della destinazione del bene comune che viene ad avere, per l’effetto, una diversa consistenza materiale ovvero una nuova funzione con compromissione della facoltà di godimento di uno o più condomini”.

Nel caso di specie, invece, “l’assenza di assegnazione di posti auto a singoli condomini” portava a ritenere che non fosse stato impedito ai condomini di utilizzare liberamente il cortile, con la conseguenza che non si poteva parlare di “innovazione” ai sensi dei sopra citati articoli.

Osservava il Tribunale, inoltre, che non poteva parlarsi di “innovazione” anche perché il cortile aveva comunque mantenuto la sua funzione primaria di dare spazio e luce agli appartamenti del condominio, il che non esclude che il cortile stesso potesse avere contemporaneamente altre funzioni compatibili con tale destinazione principale (nella specie, quella di parcheggio).

Ciò considerato, il Tribunale non riteneva di poter accogliere le domande proposte dalla condomina, non risultando provava alcuna delle violazioni lamentate dalla donna.


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