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Ospitare un amico se si è in affitto, il proprietario non può vietarlo: ma per quanto tempo? E se è extracomunitario?

Ospitare un amico se si è in affitto, il proprietario non può vietarlo: ma per quanto tempo? E se è extracomunitario?
Un inquilino può ospitare un amico se vive in una casa in affitto? Qual è la differenza tra ospitalità e sublocazione? Vediamo cosa dice la legge
Può succedere di dover ospitare in casa familiari, amici o conoscenti. Nessun problema se l’immobile è di nostra proprietà. La situazione è ben diversa se si è inquilini in un appartamento in affitto. In questo caso cosa succede? È possibile ospitare persone anche se si vive in affitto?

Già da tempo, la Corte di Cassazione, con più pronunce, ha dato una risposta a questo quesito. Secondo la Suprema Corte sono da dichiararsi nulle quelle clausole poste all’interno del contratto di locazione che vietano di ospitare persone come amici o familiari all’interno dell’appartamento.
A scanso di equivoci, la Corte chiarisce che ospitare una persona in casa, anche se si è in affitto, è perfettamente legale e non viola il divieto di sublocazione che spesso è presente nei contratti. Infatti, negare questa possibilità significherebbe violare il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 della Costituzione. La nostra Costituzione, infatti, favorisce le manifestazioni di solidarietà tra i cittadini, come quelle consistenti nel prendersi cura di una persona in difficoltà ed accoglierla nel proprio appartamento.

Ospitalità: quali regole vanno rispettate?
La legge non pone alcun limite di tempo all’ospitalità, ma ci sono alcune regole da rispettare.
Innanzitutto, gli ospiti devono essere rispettosi dell’ambiente, allo stesso modo degli inquilini. Infatti, in caso di danno all’immobile, il locatore potrà chiedere un risarcimento del danno.
Inoltre, se l’ospite si trattiene nell’appartamento per più di 30 giorni, è necessario comunicarlo alla questura per motivi di pubblica sicurezza.
Se l’ospite è straniero, la comunicazione va sempre fatta, anche nel caso si tratti di un parente o un affine e anche se soggiorna nell’appartamento per un breve periodo.
Tale comunicazione va fatta per iscritto, anche con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48h dall’ingresso dell’ospite nell’abitazione. All’interno della stessa vanno indicate le generalità dell’ospitante e quelle dell’ospite, incluso un documento d’identità dello stesso e l’indirizzo della casa in cui viene ospitato.
In caso di violazione, secondo l’art. 7 del D.Lgs. 286/98 si rischia una multa dai 160 ai 1.100 euro.
Qualora l’ospite voglia fermarsi a lungo dovrà recarsi anche in comune a chiedere cambio di domicilio o residenza.

Vi è poi la regola più importante: l’ospite dovrà andare via di casa quando il suo ospitante glielo chiederà. In caso contrario sarà possibile denunciarlo per violazione di domicilio, un reato previsto dall’art. 614 c.p., che è punito con reclusione da 1 a 4 anni.

Qual è la differenza tra ospitalità e sublocazione?
Innanzitutto occorre dire che l’ospitalità e la sublocazione sono due cose ben distinte.
Normalmente i contratti di locazione prevedono quasi sempre il divieto di sublocazione mentre, come abbiamo visto, né la legge né il contratto di locazione possono vietare l’ospitalità.

Si parla di sublocazione dell’appartamento in fitto, prevista dall’ art. 1594 c.c., quando l’inquilino consente l’utilizzo dell’appartamento ad un terzo in cambio di un corrispettivo in denaro. In tal caso, se è posto un divieto all’interno del contratto di locazione, il locatore potrà legittimamente cacciare l’inquilino dall’appartamento per violazione del contratto.
Esistono due tipologie di sublocazione consentite dalla legge: la sublocazione totale e la sublocazione parziale.
La sublocazione totale, attinente alla sublocazione dell’intera unità immobiliare è generalmente vietata dalla legge. In particolare è la L. 392/1978 a stabilire il divieto di sublocazione totale dell’immobile, salvo espresso consenso del proprietario.

Vi è poi la sublocazione parziale, la quale inerisce il subaffitto di una sola porzione (una o più stanze) dell’immobile. Ciò è consentito dalla legge ove il contratto di locazione non lo vieti con apposita clausola.
In tal caso, il conduttore avrà l’onere di comunicare al locatore: le generalità del subconduttore, la porzione di appartamento sublocata e la durata della sublocazione.


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