Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Legge Pinto: risarcimenti più veloci

Legge Pinto: risarcimenti più veloci
Il Decreto “Semplificazioni” ha varato delle procedure che abbattono i tempi di liquidazione dei risarcimenti per irragionevole durata del processo.

Per meglio comprendere di cosa si parla bisogna leggere insieme la cosiddetta “Legge Pinto” n. 89/2001 e l’art. 111 Cost. che garantiscono il giusto processo.

L’art. 111 Cost, a seguito della riforma costituzionale n. 2/1999, introduce alcuni importanti principi relativi al processo, quale, per esempio, quello del contraddittorio. Esso implica la necessità che le parti si contrappongano esponendo ciascuna le proprie ragioni. Questo, inoltre, deve avvenire in modo che siano garantite sia le stesse facoltà ad entrambe sia la terzietà del giudice, vale a dire la sua imparzialità. A questi si aggiungono sia la garanzia della difesa anche per i meno abbienti (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sul patrocinio a spese dello Stato) sia il generale diritto di difesa in giudizio di cui all'art. 24 Cost.

Vengono anche disciplinate le eccezioni al principio accusatorio che caratterizza il processo penale. In base ad esso le parti hanno diritto all'acquisizione in giudizio delle prove ma anche a che le prove stesse siano formate in contraddittorio tra accusa e difesa.

Viene anche inserito l’obbligo di motivazione del giudice: quando elabora una decisione (usualmente sotto forma di sentenza), questi deve spiegare il ragionamento logico e giuridico che lo ha portato proprio a quella decisione. Tale obbligo per i giudici rappresenta una conquista fondamentale per le parti del processo, soprattutto per la parte soccombente che, presa visione della motivazione, può scegliere o meno di proporre appello dinanzi ad un giudice superiore.

A questi elementi menzionati si aggiunge anche la ragionevole durata. Questo significa che un processo, perché possa essere efficace e rispettoso dei principi e dei diritti fondamentali, non deve protrarsi all’infinito. Tale principio venne sancito dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e dall'art. 46, comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. In attuazione di tale principio è stata emanata la c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89) che disciplina il diritto ad una riparazione per il pregiudizio derivante dall'eccessiva durata del giudizio civile.

Ad oggi ci sono circa 17 mila ricorsi l’anno che, quando accolti, comportano l’attesa di almeno 2 anni per la liquidazione.
Per questo si sono rese necessarie le modifiche alla “legge Pinto” contenute in un emendamento al decreto legge “Semplificazioni” n. 135/2018, che prevede una procedura di accelerazione dei pagamenti degli indennizzi per i processi lenti in favore di chi abbia subito una violazione dei diritti proprio a causa dell’irragionevole durata.

Innanzitutto, la task force vedrebbe impiegati 30 funzionari, con laurea in giurisprudenza, che dovrebbero occuparsi dello smaltimento delle pratiche arretrate ed alla gestione delle pratiche future.
È prevista, inoltre, una difesa diretta in giudizio: durante il processo saranno presenti un dirigente o un funzionario del Ministero e non più l'Avvocatura dello Stato. Ed ancora, per il processo è stabilito l'obbligo di notificare il ricorso per ottenere l'indennizzo anche all'amministrazione debitrice dei ricorsi.

Il ministero interessato avrà, poi, a seguito di un’altra modifica proposta al decreto, 60 giorni (e non più 30) per fare opposizione al decreto (del giudice) che accoglie il ricorso.

Si aggiunge, infine, una causa di inammissibilità dei giudizi di ottemperanza: sono procedimenti speciali di competenza dei Tar, nei quali il cittadino chiede che l'amministrazione sia condannata a eseguire (ottemperanza) una decisione già prevista in un’altra sentenza che la condanna.

In questo caso il giudice amministrativo dovrà dichiarare il ricorso inammissibile se il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta consegna all'amministrazione della documentazione propedeutica al pagamento dell'indennizzo: essa non è altro che una dichiarazione sostitutiva che dà prova della ragione del credito nei confronti dell’amministrazione.

In caso contrario, il ricorrente potrà essere condannato al pagamento di una somma tra i 1.000 e i 10 mila euro. Con questa norma si evitano speculazioni sulla lentezza dello Stato a pagare gli indennizzi dovuti per la lentezza nei processi.


Notizie Correlate

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.