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Articolo 115

Codice Penale

Accordo per commettere un reato. Istigazione

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Dispositivo dell'art. 115 Codice Penale

Salvo che la legge disponga altrimenti [270, 271, 304, 305, 306], qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo (1).
Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza [229].
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato [266, 302, 322, 327, 414, 415], se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso (2) (3).
Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misure di sicurezza [229].

Note

(1) Occorre distinguere atti che assumono rilevanza in quanto collegati a una condotta altrui avente il carattere della tipicità (es.: Tizio fornisce a Caio gli strumenti adatti allo scasso, che Caio, però, non esegue), da condotte che costituiscono atti di esecuzione del reato (es.: Tizio dà il segnale a Sempronio di sparare a Caio; Sempronio, però, non spara). Solo nel primo caso la condotta di Tizio non è punibile, mentre nel secondo Tizio risponderà di omicidio tentato.

(2) Cfr. anche artt. 7 e 8, l. 9-10-1967, n. 962 in tema di genocidio, nonché art. 82, d.P.R. 9-10-1990, n. 309 in tema di stupefacenti.

(3) Sebbene la norma parli di «istigazione» è ritenuta applicabile anche all'ipotesi di determinazione che ricorre quando un soggetto susciti in altri un proposito criminoso prima inesistente.


Ratio Legis

La disposizione in esame, nell'escludere la punibilità del mero accordo criminoso o della mera istigazione non seguiti dalla commissione del fatto criminoso, assume una portata essenzialmente garantista in quanto esclude ogni rilevanza al c.d. tentativo di concorso. Non di meno, il puro accordo o la semplice istigazione possono essere indice di pericolosità sociale [v. 203] e rendere perciò opportuno il ricorso ad una misura di sicurezza. È, infatti, questa l'unica ipotesi, accanto a quella di cui all'art. 49 (reato impossibile), in cui è possibile l'applicazione di una misura di sicurezza a prescindere dalla commissione di un fatto penalmente rilevante (si parla a tal proposito di quasi-reato).

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