Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge [1] e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti (1).
(1) Nell'impostazione originaria del c.d. «doppio binario» introdotto dal codice Rocco, la pena assumeva una funzione repressiva (legata al reato e alla colpevolezza), mentre la misura di sicurezza rivestiva una funzione preventiva (legata alla pericolosità sociale) di tutela della collettività e rieducativa: per questo motivo, alla prima si assegnava carattere giurisdizionale, mentre alla seconda era riconosciuto un profilo spiccatamente amministrativo.
Oggi, invece, si ritiene che anche la misura di sicurezza rientri nell'alveo della giurisdizione, sia perché, di fatto, è forse più afflittiva della pena (Fiandaca-Musco), sia perché viene irrogata all'esito di un procedimento giurisdizionale ed eseguita sotto il controllo del giudice di sorveglianza.
In tale norma il legislatore ha confermato, anche per le misure di sicurezza, il principio di legalità, già espresso nell'art. 1 quale ispiratore dell'ordinamento giuridico penale a garanzia della libertà individuale.