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Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina [vol. 9.2]
I delitti contro l'ordine pubblico e i delitti contro l'incolumità pubblica. Artt. 414-452

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: novembre 2010
Prezzo: 82,00 -10% 73,80 €

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Articolo 416

Codice Penale

Associazione per delinquere

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Dispositivo dell'art. 416 Codice Penale

Quando tre o più persone (1) si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306] (2) (3), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusioneda tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni (4).
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più (2) [32quater] (5) (6) (7) (8).
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (9).

Note

(1) Si discute se ai fini della sussistenza del numero minimo di partecipazioni debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere. Parte della dottrina e la giurisprudenza della Suprema Corte propendono per la soluzione negativa. Secondo la dottrina dominante, invece, è preferibile la soluzione positiva in quanto conforme all'art. 112 che, in tema di concorso eventuale di persone, annovera tra i concorrenti nel reato anche i soggetti non imputabili. È pacifica la computabilità nel numero minimo degli associati di quei soggetti non punibili per causa diversa dall'incapacità di intendere e di volere.

(2) Cfr. art. 74, d.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), nonché art. 291quater, d.P.R. 23-1-1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri).

(3) Lo scopo di commettere più delitti postula l'indeterminatezza del programma criminoso. È tuttavia possibile che i delitti programmati siano tutti della stessa specie, in quanto l'indeterminatezza del programma criminoso può riguardare anche soltanto il profilo numerico, cronologico e modale della serie programmata.
È proprio il profilo dell'indeterminatezza del programma criminoso unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso a segnare la differenza tra associazione per delinquere e concorso di persone [v. Libro I, Titolo IV, Capo III] nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione [v. 81]; in quest'ultimo caso, infatti, l'accordo criminoso avviene in via meramente occasionale ed accidentale ed è finalizzato alla commissione di uno o più reati determinati, eventualmente ispirati ad un medesimo disegno criminoso che tutte le ricomprenda e preveda.

(4) Si tratta di una circostanza aggravante speciale (c.d. brigantaggio), per la ricorrenza della quale non è necessaria l'abitualità dei fatti di scorreria, essendo sufficiente che tali fatti si verifichino con una certa ripetizione. È controverso se in tali scorrerie le armi debbano essere portate in modo palese o sia sufficiente il semplice porto delle armi anche se non palese.

(5) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575, così come modificato da ultimo dal d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota sub art. 336.

(6) Cfr. nota sub art. 316bis.

(7) Trattasi di una circostanza aggravante speciale [v. Libro I, Titolo III, Capo II] che esclude l'applicabilità al reato in esame dell'aggravante prevista nell'art. 112 n. 1.

(8) La giurisprudenza ha ravvisato una condotta penalmente rilevante, ai sensi dell'articolo in esame, anche nella normale attività professionale svolta da un commercialista, qualora realizzata allo scopo di concorrere alla formazione di un'associazione per delinquere.

(9) Comma aggiunto ex art.4, l. 11-8-2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone).
La segnalata novità disciplinare è sicuramente in linea con l'opzione politico-criminale che ha portato il legislatore del 2003 a predisporre numerosi correttivi al sistema penale (processuale e sostanziale), finalizzati a rafforzarne l'efficacia (preventiva e repressiva) contro i turpi «traffici» di esseri umani.
Alla riscrittura delle fattispecie di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) e 602 (acquisto e alienazione di schiavi), infatti, il legislatore del 2003 ha opportunamente affiancato la previsione di un aggravio sanzionatorio per il delitto di cui si tratta, qualora l'associazione criminale si prefigga l'intento di commettere, quali reati-scopo, un numero indeterminato di delitti, fra quelli anzidetti, peraltro opportunamente modulando la risposta sanzionatoria in funzione del diverso ruolo svolto dai responsabili (trattamento più severo a carico di promotori, fondatori ed organizzatori, meno severo per coloro che si limitano a partecipare al sodalizio).
La natura circostanziale e non autonoma della fattispecie (natura denunciata dal fatto che la condotta rilevante è descritta mediante mero implicito rinvio al disposto dell'art. 416), peraltro, sottopone inevitabilmente la medesima al giudizio di bilanciamento con eventuali concorrenti attenuanti, la qual cosa rende il minacciato incremento sanzionatorio meno efficace, anche sotto il profilo generalpreventivo (si faccia mente al fatto, ad esempio, che qualche anno fa, il legislatore del «pacchetto sicurezza» fondò proprio su tale obiezione la scelta di trasformare il furto in abitazione e con strappo da figura aggravata ad ipotesi autonoma di reato).
Per converso, si è giustamente osservato (AMATO) che, qualora un'associazione a delinquere sia diretta a commettere più reati comuni ed uno o più dei delitti anzidetti, non sarà configurabile un concorso di reati, bensì esclusivamente la fattispecie associativa aggravata appena delineata.


Ratio Legis

Il delitto di associazione per delinquere (e i reati associativi in genere) pongono problemi di compatibilità con alcuni principi costituzionali.
L'art. 18 Cost. sancisce il diritto di associarsi liberamente, per fini che non siano vietati dalla legge penale, e con strutture metodologiche che non siano segrete e militari.
Il divieto penale di associazione, quindi, potrà necessariamente riguardare soltanto associazioni che perseguono un programma criminoso e associazioni che, pur perseguendo scopi leciti, si avvalgono di mezzi vietati (segretezza, organizzazione militare, attività criminosa) (Fiandaca-Musco).
Molte fattispecie di reati associativi sono descritti in modo molto generico, e non risultano, quindi, conformi al principio di tassatività.
Inoltre, poiché si punisce il mero fatto di associarsi, a prescindere dalla commissione effettiva dei delitti-scopo, tali reati spesso si sottraggono all'osservanza del principio di necessaria offensività.
Ed infine, poiché non sempre il legislatore nel formulare la fattispecie riesce ad evitare che il singolo compartecipe risponda dell'operato degli altri associati, si viola il principio della personalità della responsabilità penale [v. Cost. 27].

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