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Articolo 270 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Associazioni sovversive

Dispositivo dell'art. 270 Codice Penale

(1)Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento(2).

Note

(1) La norma ha assunto la configurazione attuale dopo l'intervento operato con legge 24 febbraio 2006 (art. 2), in quanto in precedenza era diretta a reprimere le sole associazioni comuniste, socialiste e anarchiche. Di conseguenza sono mutati anche gli scopi delle diverse condotte integranti il reato (promuovere, partecipare, organizzare, dirigere), eliminando così i riferimenti che connotavano ideologicamente la previsione. La riforma ha poi introdotto il requisito dell'idoneità dell'associazione al perseguimento delle finalità associative, eliminando così ogni dubbio di illegittimità costituzionale con riferimento al principio dell'offensività. Quindi sono rilevanti le sole associazioni concretamente in grado di ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato: si tratta di reato di pericolo concreto.
(2) La circostanza aggravante speciale è del tutto inutile ora, in quanto trovava giustificazione nella disposizione di cui all'art. 210 t.u.l.p.s., che prevedeva il potere di scioglimento delle associazioni da parte dell'autorità amministrativa e che però è stata dichiarata illegittima (sent. 12 luglio 1967, n. 114).

Ratio Legis

La norma è atta a tutelare l'integrità dello Stato nei confronti delle aggressioni interne che tendono a sovvertire violentemente l'ordinamento.

Brocardi

Crimen maiestatis

Spiegazione dell'art. 270 Codice Penale

I delitti associativi diretti contro la personalità dello Stato rappresentano le fattispecie più importanti all'interno del presente capo e, oltre ad essere caratterizzati da una forte anticipazione della tutela penale, considerata a volte al limite con il principio di necessaria offensività del fatto di reato (v. art. 49), trattasi di reati di pericolo presunto, in cui, ai fini della configurabilità, non è richiesto un evento di danno naturalisticamente inteso, ma una mera messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

Tale caratteristica viene temperata da un accurato accertamento del giudice in ordine all'effettiva idoneità della condotta a ledere l'interesse protetto dalle singole disposizioni.

Quello in esame è un delitto oggettivamente politico ai sensi dell'art. 8, in quanto lede un interesse relativo alla personalità internazionale ed interna dello Stato italiano.

Come anticipato, trattasi di reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità. Ad esempio, non è da considerarsi penalmente rilevante la mera propaganda di programmi antidemocratici.

Per contro, non è indispensabile che il programma di violenza sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.

Ogni condotta violenta e programmaticamente diretta a menomare le libertà costituzionalmente riconosciute esprime la sovversione, penalmente sanzionata, dei fondamentali ordinamenti sociali dello Stato.

Alcuni autori escludono la configurabilità del tentativo, osservando che la commissione di atti diretti in modo non equivoco a costituire un'associazione sia identificabile con la fattispecie del “promuovere”, e dunque tale condotta renderebbe il reato già perfetto.

Il dolo è specifico, in quanto la costituzione dell'associazione violenta deve essere voluta al fine di sovvertire con la violenza gli ordinamenti statali.

Il partecipante viene punito più lievemente, mentre coloro che ricostituiscono un'associazione della quale era stato ordinato lo scioglimento sono soggetti ad un aggravamento di pena.

Massime relative all'art. 270 Codice Penale

Cass. pen. n. 39810/2019

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 270 cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata avente un programma finalizzato a sovvertire violentemente l'ordinamento dello Stato e dotata di mezzi strumentali idonei a perseguire tale risultato, non essendo sufficiente il mero perseguimento di un'idea eversiva.

Cass. pen. n. 40348/2013

La fattispecie di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. sanziona ogni condotta violenta programmaticamente diretta a menomare le libertà fondamentali espressione del sistema democratico e pluralistico, che tutela la titolarità e l'esercizio dei diritti fondamentali dell'uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, sicché la nozione di "ordinamenti sociali" costituiti nello Stato non si esaurisce nelle istituzioni, seppur latamente intese, ma esprime tali fondamentali articolazioni di libertà mediante le quali si realizza il modello pluralistico disegnato dalla Costituzione.

Cass. pen. n. 40111/2013

Nel reato di associazione sovversiva la nozione di "ordinamenti economici e sociali" va interpretata alla luce del tessuto democratico e pluralistico dell'attuale assetto costituzionale dello Stato e, di conseguenza, non si riferisce alle sole istituzioni latamente intese ma ad ogni formazione sociale nella quale si esprima la personalità dell'uomo attraverso l'esercizio dei diritti inviolabili e delle libertà riconosciute e garantite dalla Costituzione.

Cass. pen. n. 4105/2011

In tema di reati contro la personalità dello Stato, la partecipazione integrante gli estremi del reato di associazione terroristico-eversiva costituita in banda armata è organico inserimento che non postula, di necessità, il positivo esperimento e, dunque, l'individuazione di una specifica condotta spiegata a sostegno del sodalizio, in chiave di attuale e specifico contributo causale al suo mantenimento o rafforzamento. Ne consegue che il mero inserimento nell'organigramma dell'associazione può costituire prova di partecipazione, la quale va rapportata alla natura e alle caratteristiche strutturali del sodalizio, mentre il contributo causale è immanente al mero inserimento organico nella struttura associativa, in quanto l'affidamento sulla persistente disponibilità di adepti, che rimangano mimetizzati nel tessuto connettivo della società (a fianco ed a sostegno di quelli dati alla clandestinità), è tale da rafforzare e consolidare il vincolo associativo, concorrendo a costituire l'elemento di coesione del gruppo, al pari della consapevolezza della comune militanza e della condivisione dell'idea rivoluzionaria.

Cass. pen. n. 973/1996

Per la sussistenza del reato di cui all'art. 270 bis c.p. è necessaria una struttura organizzativa che abbia come fine l'eversione dell'ordinamento costituzionale dello Stato italiano; se invece, la finalità di eversione o di terrorismo, che connota il programma di atti violenti, non riguarda l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano (nella specie: sede italiana di associazione mirante ad attività terroristiche in Algeria), si è fuori dal bene giuridico protetto dalla norma e quindi si è fuori dalla fattispecie di cui all'art. 270.

Cass. pen. n. 4175/1996

In tema di associazioni sovversive, l'ordine democratico cui la norma incriminatrice (art. 270 c.p.) fa riferimento è esclusivamente quello dello Stato italiano.

Cass. pen. n. 2796/1991

Per la configurabilità del reato di associazione sovversiva, necessita che più persone concorrano a formare una struttura organizzata che realizzi una entità formalmente distinta dai singoli partecipanti e che sia in concreto idonea a perseguire uno specifico programma di azioni violente, non necessariamente terroristiche, al fine di sovvertire l'ordinamento costituzionale. È richiesto, quindi, il solo vincolo associativo riferito ad un programma indefinito di reati avente come scopo quello di sovvertimento e non si esige né un numero determinato di adepti, né la consistenza di mezzi idonei alla realizzazione dei fini, né un concreto pericolo per lo Stato, essendo tale pericolo presunto dalla legge in via assoluta proprio per il fatto stesso della costituzione, anche se l'organizzazione può essere rudimentale. (In applicazione di tale principio è stata annullata la sentenza del giudice di merito che aveva fondato il giudizio di colpevolezza degli imputati per il reato di associazione sovversiva esclusivamente sulla base di una sentenza che aveva affermato la responsabilità dei componenti di Avanguardia Nazionale per ricostituzione del partito fascista).

Cass. pen. n. 3138/1990

Il reato associativo è ben distinto da quello specifico commesso in attuazione del programma delinquenziale indeterminato e generico che forma l'oggetto del sodalizio criminale ed il riferimento del reato specifico all'associazione delinquenziale della quale l'imputato sia indiziato di far parte, pur con ruolo dirigenziale, non implica per ciò stesso l'attribuzione alla sua responsabilità del reato specifico, qualora non sussistano prove di tale sua responsabilità, diverse da quella di appartenenza all'associazione (fattispecie in tema di associazione sovversiva).

Cass. pen. n. 1088/1989

I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato - fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità.

Cass. pen. n. 11382/1987

Nei reati associativi la figura dell'organizzazione si identifica in colui che, anche in fasi successive alla formazione dell'associazione, svolge attività essenziali per assicurarne l'efficienza. Il partecipe invece non ha un ruolo qualificato da funzioni essenziali per il sodalizio, connotato da autonomia decisionale. La sua prestazione è di regola non essenziale, fungibile ma è sempre prestata all'associazione con continuità e consapevolezza. Rientra di regola tra i partecipi quello che all'interno dell'associazione viene definito «irregolare» o «contatto», salvo che non si tratti di «contatto» puramente ideologico, privo di vincoli con l'associazione, che fornisca prestazioni esclusivamente al singolo e non all'associazione.

Cass. pen. n. 8952/1987

Le ipotesi delittuose di cui all'art. 270 c.p., per quanto create in un momento storico diverso dall'attuale al fine di tutelare lo stato autoritario nei suoi rapporti con le associazioni politiche e non politiche preesistenti alla sua nascita, si inseriscono, per la forza espansiva contenuta nella norma, nel tessuto democratico e pluralistico del nuovo assetto costituzionale.

Cass. pen. n. 11603/1985

Anche l'attività di «costituzione», al pari di quella di «organizzazione» e di «partecipazione», di una «associazione» o banda avente scopo di eversione o di terrorismo può essere eventualmente permanente, non essendo dubbio che, quando il «costitutore» non si limita a creare l'associazione o la banda, ma in questa permane per mantenerla in vita, si verifica un perdurare nel tempo della condotta antigiuridica dell'agente e della conseguente lesione del bene giuridico penalmente tutelato.

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C. T. chiede
venerdì 06/03/2020 - Veneto
“Buongiorno,
in rif.all'art 270 cp (Associazioni Sovversive)
tra il comma 2 e il comma 3 in termini di tempi per la prescrizione cosa cambia?
-mi risulta che per il comma 3 sono 6 anni, è corretto?
Grazie in anticipo
Cordiali Saluti
Corrado T.”
Consulenza legale i 09/03/2020
In realtà, il termine di prescrizione per il comma 3 dell’art. 270 del codice penale è identico a quello del comma 2, ovvero 6 anni.

Invero, il comma 3 dell’articolo predetto stabilisce non già un’autonoma fattispecie di reato ma una semplice aggravante che, in quanto tale, non va “conteggiata” nei termini di prescrizione.

In tal senso depone chiaramente il secondo comma dell’art. 157 del codice penale il quale afferma che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti”.